UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA DICHIARA LA LEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA CHE OBBLIGA UN APPRENDISTA A RIMBORSARE AL DATORE DI LAVORO LA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA PER LE GIORNATE DI FORMAZIONE.

È UNA SOLUZIONE CHE LIMITERÀ LE DIMISSIONI DEI DIPENDENTI DOPO AVERLI FORMATI? ECCO COME APPLICARE IL PATTO NELLA TUA DITTA

 

CHE COSA È SUCCESSO

Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha dichiarato la legittimità del cosiddetto Patto di Stabilità –sottoscritta tra titolare e dipendente, in questo caso inserita nel contratto di assunzione di un apprendista – e ha condannato il lavoratore, che si era dimesso pur rispettando il preavviso, a rimborsare al datore di lavoro una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata (in questo caso 1/26 al mese conteggiati dall’assunzione alle dimissioni).

DI CHE SI TRATTA

È un accordo scritto tra datore di lavoro e singolo lavoratore, applicabile solo nell’ambito di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato.

Prevede l’obbligo di una o di entrambe le parti (quindi, anche del solo dipendente) a non cessare il rapporto di lavoro prima che sia decorso un determinato (e convenuto) periodo minimo di tempo, (salvo giusta causa o giustificato motivo) prevedendo altresì le condizioni e le conseguenze economiche in caso di dimissioni non presentate secondo i termini dell’accordo e che in questo caso rappresentano un vero e proprio inadempimento contattuale

È UNA MISURA PER “FERMARE” LE DIMISSIONI?

È quanto avviene quotidianamente in tutte le imprese: il datore di lavoro investe molto – anche in termini economici – sulla formazione dei propri dipendenti prevedendo di utilizzare le nuove competenze del lavoratore per un tempo adeguato. E invece, il lavoratore – acquisite le competenze – passa ad un’altra impresa, con uno stipendio maggiore ottenuto anche grazie alla formazione pagata dal datore di lavoro precedente che, a sua volta deve ricominciare a cercare il personale e a formarlo.

È una misura che può “rallentare” il fenomeno delle dimissioni improvvise che sempre più lascia le imprese in ginocchio? Vedremo come risponderà il mercato del lavoro. In ogni caso è indispensabile formalizzare le regole del Patto di Stabilità in modo inattaccabile.

COME SI SCRIVE UN “PATTO DI STABILITÀ”?

Evita il fai da te.  Contatta il tuo referente paghe o affidati direttamente all’Ufficio Sindacale di Unione Artigiani per l’analisi specifica di ogni caso.

Occorre infatti prevedere:

–       le motivazioni dettagliate a tutela dell’impresa per impegnare il lavoratore alla durata minima del rapporto di lavoro

–       una durata minima e una massima del Patto,

–       la prima data utile per il recesso del rapporto senza l’applicazione della pena economica

–       una reciprocità che vincoli sia il lavoratore che l’impresa

–       una specifica somma di danaro in busta paga, aggiuntiva e specifica rispetto alle voci tabellari

–       i termini del percorso formativo del lavoratore, aggiuntivo rispetto alla formazione obbligatorio prevista per legge e i cui costi restano a carico del datore di lavoro

–       la definizione dei costi dei costi dell’eventuale risarcimento, come ad esempio il rimborso al datore di lavoro della somma corrispondente al costo sostenuto e documentato della formazione