UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA HA DICHIARATO LA LEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA CHE OBBLIGA UN APPRENDISTA A RIMBORSARE AL DATORE DI LAVORO LA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA PER LE GIORNATE DI FORMAZIONE.

ECCO COME APPLICARE IL PATTO NELLA TUA DITTA

 

CHE COSA È SUCCESSO

Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha dichiarato la legittimità del cosiddetto Patto di Stabilità (o Durata minima del rapporto)– sottoscritto tra titolare e dipendente. In questo caso era stato inserito nel contratto di assunzione di un apprendista – e pertanto il giudice ha condannato il lavoratore, che si era dimesso pur rispettando il preavviso, a rimborsare al datore di lavoro una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata (in questo caso 1/26 al mese conteggiati dall’assunzione alle dimissioni).

 

DI CHE SI TRATTA E CHE COSA COMPORTA

È un accordo scritto tra datore di lavoro e singolo lavoratore, applicabile solo nell’ambito di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato.

Prevede l’obbligo di una o di entrambe le parti a non cessare il rapporto di lavoro prima che sia decorso un determinato (e convenuto) periodo minimo di tempo (salvo giusta causa o giustificato motivo), prevedendo altresì le condizioni e le conseguenze economiche in caso di dimissioni o licenziamento non presentate secondo i termini dell’accordo e che in questo caso rappresentano un vero e proprio inadempimento contrattuale.

 

È UNA MISURA PER “FERMARE” LE DIMISSIONI?

È quanto avviene quotidianamente in tutte le imprese: il datore di lavoro investe molto – anche in termini economici – sulla formazione dei propri dipendenti prevedendo di utilizzare le nuove competenze del lavoratore per un tempo adeguato. E invece, il dipendente – acquisite le competenze – passa ad un’altra impresa, monetizzando nuovi compensi ottenuti anche grazie alla formazione pagata dal datore di lavoro precedente che, a sua volta, deve ricominciare a cercare il personale e a formarlo.

È una misura che può “rallentare” il fenomeno delle dimissioni improvvise che sempre più lascia le imprese in ginocchio? Vedremo come risponderà il mercato del lavoro. In ogni caso è indispensabile formalizzare le regole del Patto di Stabilità in modo inattaccabile.

 

COME SI SCRIVE UN “PATTO DI STABILITÀ”?

Evita il fai da te.  Contatta il tuo referente paghe o affidati direttamente all’Ufficio Sindacale di Unione Artigiani per l’analisi specifica di ogni caso, inclusi i rapporti di apprendistato già in corso.

Occorre infatti prevedere, all’interno di un documento scritto e controfirmato dalle parti:

–       le motivazioni dettagliate a tutela dell’impresa per impegnare il lavoratore alla durata minima del rapporto di lavoro

–       una durata minima e una massima del Patto

–       la prima data utile per il recesso del rapporto senza l’applicazione della pena economica o, in alterrnativa, modulare la penale in misura decrescente in relazione alla durata del rapporto di lavoro ed al residuo tempo di durata minima non rispettato.

–       una reciprocità che vincoli sia il lavoratore che l’impresa

–       una specifica somma di danaro in busta paga, aggiuntiva e specifica rispetto alle voci tabellari

–       i termini del percorso formativo del lavoratore, aggiuntivo rispetto alla formazione obbligatorio prevista per legge e i cui costi restano a carico del datore di lavoroa

–       la definizione dei costi dei costi dell’eventuale risarcimento, come ad esempio il rimborso al datore di lavoro della somma corrispondente al costo sostenuto e documentato della formazione