La Legge di Bilancioha confermato la modifica della disciplina relativa al credito d’impostariconosciuto per le spese sostenute dal 2015 al 2020 relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività d’impresa.
Il credito spetta a condizione che:
- lespese per attività di R&Sdel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
- si realizzi unincremento delle spesein esame rispetto al triennio precedente.
In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019:
- èridotto da € 20 milioni a € 10 milioni l’importo massimo annuo del creditospettante a favore di ciascun beneficiario;
- sonomodificate / integrate le tipologie di spesa. In particolare:
− è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;
− sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell’attività di ricerca e sviluppo;
- ilcredito è riconosciuto in misura differenziata(25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute.
Inoltre, già a decorrere dal 2018:
- non è più richiesta l’allegazione al bilancio della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in merito all’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e alla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale:
- la certificazione in esame è rilasciata da un revisore legale dei conti / società di revisione legale dei conti;
- le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermo restando il limite massimo di € 10 milioni;
- è previsto che, ai fini dei successivi controlli, sia redatta e conservata una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti / sottoprogetti in corso di realizzazione.
Va evidenziato che in caso di attività di ricerca e sviluppo:
− organizzate e svolte internamente all’impresa, la relazione va predisposta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo ovvero dal responsabile del singolo progetto / sottoprogetto;
− commissionate a soggetti terzi, la relazione va redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo;
- l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, è subordinato all’avvenuto adempimento dell’obbligo di certificazione.
Merita infine evidenziare che è stabilito che in materia di riconoscimento del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo a favore di soggetti residenti commissionari che effettuano attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti / localizzate in Stati UE / SEE / altri Stati, va intenso nel senso che ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori / strutture situati in Italia.
Per maggiori approfondimenti ed assistenza completa: Ufficio Fiscale & Tributario, 02/8375941.