L’Agenzia delle Entrate interviene con alcuni chiarimenti utili alle imprese in merito alle disposizioni contenute nel c.d. “Decreto Cura Italia”. Con particolare riguardo alle sospensioni dei termini dei versamenti tributari / contributivi e degli adempimenti è stato, tra l’altro, precisato che la sospensione non opera relativamente:
- all’emissione della fattura, per la quale è richiesto il rispetto dei termini ordinariamente previsti;
- alla memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi, salvo il “differimento” dovuto a difficoltà di “connessione” alla rete Internet o l’invio da parte dei soggetti che non dispongono ancora del RT.
Sospensione dei versamenti tributari / contributivi
Tassa Libri Sociali
L’Agenzia, conferma che la tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali dovuta per il 2020, il cui versamento scadeva il 16.3.2020, rientra nell’ambito della sospensione dal 16.3 al 20.3.2020 disposta dall’art. 60, DL n. 18/2020, applicabile “ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16.3.2020. La stessa non può usufruire della proroga dall’8.3 al 31.5.2020 disposta dagli artt. 61 e 62, in quanto questi ultimi prevedono la sospensione soltanto per specifiche tipologie di versamenti (ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, IVA mese di marzo).
Fattura
L’obbligo di emissione della fattura non può usufruire della sospensione. Anche in caso di interruzione dell’attività in quanto rientrante tra quelle per le quali il DPCM 11.3.2020 ha disposto la temporanea chiusura nel periodo 12.3 – 25.3.2020 (termine prorogato fino al 3.4.2020 e poi fino al 13.4.2020, salvo ulteriori differimenti dovuti al protrarsi della situazione emergenziale), è necessaria l’emissione della fattura per le operazioni effettuate nei 12 giorni precedenti e il relativo invio all’acquirente / committente (se cartacea) / SdI (se elettronica).
La fattura, infatti, costituisce il documento che consente alla controparte (acquirente / committente) di esercitare il diritto alla detrazione / dedurre il relativo costo.
Invio Telematico Corrispettivi
La memorizzazione e l’invio telematico dei corrispettivi non possono usufruire della sospensione, posto che anche in tal caso “prevale” l’esigenza dell’acquirente / committente di disporre di un documento utilizzabile ai fini fiscali.
La sospensione risulta comunque applicabile:
- nel caso in cui, una volta memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale, la trasmissione dei corrispettivi sia differita ad un momento successivo, ad esempio a causa dell’assenza di rete Internet ovvero di problemi di connettività del RT;
- a favore dei soggetti non ancora in possesso di un RT che, nel periodo transitorio fino al 30.6.2020, continuano ad emettere scontrini / ricevute fiscali, relativamente all’obbligo di trasmissione telematica mensile dei dati tramite il Portale “Fatture e corrispettivi”;
- al termine di 60 giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici. Così, qualora il distributore automatico non effettui l’invio dei dati entro 60 giorni dal precedenti invio a causa dell’impossibilità, collegata all’emergenza “coronavirus”, del tecnico incaricato di rilevare gli stessi, la rilevazione e trasmissione possono essere effettuate successivamente.
In caso di chiusura dell’attività (ad esempio, per ordine dell’Autorità o per altri motivi NB collegati agli eventi calamitosi), non sono necessari particolari adempimenti. Infatti, il RT alla prima trasmissione successiva o all’ultima trasmissione utile, invia un unico file contenente la totalità dei dati relativi al periodo di interruzione per i quali non è stata effettuata l’operazione di chiusura giornaliera.
Pubblichiamo qui la versione completa della circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate.
Gli uffici contabilità sono a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.
Numero verde: 800-960409
“L’Unione Artigiani Vi è vicina in questo momento di grande difficoltà. Ce la faremo!”