Da domani la regione lascia l’area rossa. Quali sono le nuove disposizioni in vigore, quali negozi sono aperti e quali spostamenti sono consentiti per congiunti, partner e fidanzati.
- è vietata la circolazione dalle 22 alle 5;
- non si può uscire dal proprio comune;
- i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi;
- i negozi sono aperti;
- bar e ristoranti sono chiusi; è consentito l’asporto fino alle 22;
- il trasporto pubblico ha una capienza del 50%;
- piscine, palestre, cinema e teatri sono chiusi;
- i musei sono chiusi;
- la didattica nelle scuole superiore è in presenza dal 50 al 75%.
In zona arancione dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate (descritte in questa stessa FAQ, più avanti). Nel dettaglio:
- Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l’esclusione delle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro;
- resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
- a chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
L’autocertificazione valida è quella pubblicata sul sito del ministero dell’Interno (potete scaricare il modulo qui) e che porta ancora la data di ottobre 2020, quella dell’ultimo aggiornamento. In essa va indicato che lo spostamento è determinato da: comprovate esigenze lavorative; motivi di salute; altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio. Proprio quest’ultimo punto è quello da barrare nell’autocertificazione se si vuole utilizzare la deroga per le visite ad amici e parenti, aggiungendo nelle righe successive l’indirizzo di partenza e quello di destinazione ma, per motivi di privacy, non il nome della persona che si va a visitare. Attenzione: il governo ha chiarito in una faq pubblicata sul sito di Palazzo Chigi che il rientro a casa “dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00 (il 1° gennaio 2021 tra le 7.00 e le 22.00), sia nei giorni “rossi” che in quelli “arancioni”. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.