Per l’Agenzia delle Entrate il credito d’imposta del 60% spettante ai locatari di immobili di categoria C/1 spetta non solo per il negozio, ma anche per la pertinenza di questo: la circolare 11/E/2020 chiarisce che anche gli immobili asserviti ai negozi danno diritto a fruire del bonus.
Nel medesimo documento viene anche chiarito che le spese condominiali pattuite come voce unitaria con il canone di locazione danno diritto a fruire del credito d’imposta.
L’articolo 65 D.L. 18/2020 ha introdotto uno bonus specifico per il settore del commercio, consistente in un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo (da utilizzare nel modello F24 a partire dallo scorso 25 marzo, indicando il codice tributo 6419); tale agevolazione non viene riconosciuta alle imprese indicate negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.3.2020, ossia quelle che hanno potuto continuare l’attività in deroga alla chiusura imposta dal richiamato decreto.
Il beneficio viene concesso esclusivamente con riferimento ai contratti che hanno per oggetto fabbricati censiti catastalmente in categoria C/1, ossia immobili destinati ad essere utilizzati quali “negozi e botteghe”.
L’Agenzia ha chiarito che il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività.
Malgrado sia stato esaminato il caso di canone indistinto per C/1 e pertinenza, pare che le conclusioni possano essere le medesime anche nel caso in cui il canone sia individuato distintamente per i due immobili. Ovviamente a patto che vi sia un dimostrabile ed effettivo utilizzo pertinenziale del secondo sul primo.
Nessun chiarimento invece è stato fornito con riferimento al contratto che comprende più immobili, dove solo uno di questi possa beneficiare del bonus in quanto gli altri sono immobili non pertinenziali al C/1. Pare comunque di poter confermare la tesi che stabilisce l’individuazione del canone agevolabile sulla base della proporzione delle relative rendite catastali.
Per le spese condominiali secondo l’Agenzia, nel caso in cui siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, vi è la possibilità di considerarle nel calcolo del credito d’imposta.
Conseguentemente, occorre concludere che, quando l’importo delle spese condominiali sia individuabile e separabile dal canone, in quanto oggetto di una analitica quantificazione, il bonus dovrebbe essere calcolato solo sul canone.
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