Con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2021 (LEGGE_BILANCIO_2021) viene prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. 23/2020 – decreto_liquidità).
Prevedendo la possibilità di continuare ad accedere a tutte le agevolazioni previste dalle lettere d) e) m) n) che compongono l’art 13, con le diverse finalità, Liquidità, Investimento, Rinegoziazione del debito, volte a supportare le imprese che hanno subito danni economici dall’emergenza Covid-19
Tutto questo con il supporto della garanzia del Medio Credito Centrale al quale si aggiunge la garanzia del Confidi per poter aumentare al massimo il supporto alle Imprese arrivando a poter avere una copertura al 100%.
La vera novità sta nel comma 216 che dispone che i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. Ai sensi del comma 217 il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
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