Il Ministero del Lavoro ha diramato una recente nota n. 18194/2016 con la quale ha precisato che non è possibile fare ricorso al lavoro intermittente (o “a chiamata”) nel caso in cui il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento espressamente vieta tale possibilità.
Ne consegue che, in presenza di tale divieto della contrattazione collettiva, il rapporto egualmente eseguito azienda e lavoratore si deve convertire in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato; tale automatica conversione non opera se il lavoratore interessato ha un’età inferiore a 24 anni o superiore a 55, fermi restando gli ulteriori limiti quantitativi (400 giornate nel triennio) riferiti alla prestazione.
Allo stato, l’unico comparto del mondo “artigiano” ad avere introdotto una specifica normativa di “divieto” è quello dei Trasporti / Spedizioni / Logistica, il cui CCNL di riferimento esplicita l’impossibilità di attivare tale specifica tipologia contrattuale.
Al fine di evitare ogni possibile rischio di contenzioso, invitiamo le imprese associate che applicano ai propri dipendenti il CCNL Trasporti / Spedizioni / Logistica e che avesse in atto rapporti lavoro a chiamata a contattare immediatamente l’Ufficio Sindacale & Lavoro dell’ Unione Artigiani (Tel. 02/8375941), al fine di verificare se, non ricorrendo il requisito soggettivo anagrafico suddetto, il contratto collettivo di riferimento preveda espliciti divieti rispetto alla previsione legislativa. In tal caso, saranno valutate con l’impresa tutte le eventuali soluzioni alternative.