Con l’avvicinarsi al termine dell’anno, si coglie l’occasione per inoltrare ai gentili associati un breve memorandum sulle seguenti tematiche:
A) Documenti a “cavallo d’anno”.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA è subordinato alla sussistenza di due presupposti:
- Effettuazione dell’operazione;
- Possesso della fattura d’acquisto.
Il diritto alla detrazione dell’IVA decorre dal momento in cui in capo all’acquirente/committente si verificano gli anzidetti elementi.
Di conseguenza, per le operazioni effettuate nell’anno 2019, la cui fattura, ancorché emessa entro il 31.12.2019, è stata ricevuta a gennaio 2020, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato solo con le liquidazioni dell’anno 2020.
Si fornisce una breve tabella riepilogativa delle possibili casistiche relative a fatture emesse entro il 31.12.2019:
Data ricezione | Data registrazione | Detrazione |
Dicembre 2019 | Dicembre 2019 | Liquidazione dicembre 2019 |
Gennaio 2020 | Gennaio 2020 | Liquidazione gennaio 2020 |
Dicembre 2019 | Gennaio 2020 | Detrazione in dichiarazione IVA 2020 a.i. 2019 (entro 30/04/2020)* |
Dicembre 2019 | Dopo termine invio dichiarazione IVA (30/04/2020) | Dichiarazione IVA integrativa |
*Per le fatture registrate tra l’01/01/2020 e il 30/04/2020, ma emesse nel 2019, la fattura dovrà essere iscritta in apposita sezione del registro IVA acquisti, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2019.
B) Note di credito.
Si ricorda che l’emissione di note di variazione IVA in diminuzione dovrà avvenire, al più tardi, entro i termini per l’esercizio della detrazione IVA (art. 19 co. 1 del DPR 633/72), vale a dire entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (circ. 1/E/2018), che per l’anno 2019 coincide con il 30 aprile 2020.
Per informazioni e consulenze rivolgersi al proprio contabile di riferimento.