CLAAI, unitamente alle altre Organizzazioni Datoriali dell’Artigianato e a FILCAMS-Cgil, FISASCAT-Cisl, UILTUCS-Uil, ha sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, toelettatura animali scaduto il 31 dicembre 2022.
L’accordo che puoi scaricare qui scade il 31 dicembre 2026, prevede diverse disposizioni normative volte ad aggiornare alcuni istituti che hanno assunto una importanza sempre più strategica negli ultimi anni. Qui la tabella retributiva.
Con specifico riferimento alla parte normativa, va evidenziato che è stata aggiornata la normativa relativa al periodo di preavviso mediante un innalzamento delle giornate lavorative richieste ai fini della realizzazione del medesimo; l’innalzamento delle giornate offre una risposta alla esigenza particolarmente sentita dalle imprese che consente ai datori di lavoro di avere a disposizione il lavoratore dimissionario, decisamente congruo, onde avere a disposizione più tempo per assumere altro personale.
Confermata la possibilità di stipulare, rinnovare o prorogare i rapporti a termine per i periodi successivi ai primi dodici mesi a fronte della causale appositamente individuata dalle Parti sottoscrittrici l’accordo in esame.
In materia di apprendistato professionalizzante è stato chiarito che lo stesso può essere stipulato anche con i lavoratori che non sono ancora in possesso dell’attestato di qualifica professionale, ma che al momento dell’assunzione risultino iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento del titolo riconosciuto ai sensi della normativa vigente. Ulteriori novità che interessano l’apprendistato sono l’innalzamento delle percentuali retributive nel primo anno di rapporto a partire dal 1° ottobre 2024, nonché la previsione di uno scatto di anzianità specifico per gli apprendisti a decorrere dal 1° ottobre 2024 definito nella misura di 6 euro.
Con riferimento alla parte economica è stato previsto un incremento a regime a liv. 3 pari a 183 euro che sarà erogato in quattro tranche, nel seguente modo:
- 70 euro con la retribuzione relativa al mese di maggio 2024,
- 50 euro con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2025,
- 43 euro con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2026
- 20 euro con la retribuzione relativa almese di ottobre 2026, da riparametrare per gli altri livelli.
Le Parti nella definizione di tali importi hanno tenuto in considerazione da un lato il dato inflattivo degli ultimi anni particolarmente elevato, dall’altro il fatto che le trattative delle pregresse tornate contrattuali per il comparto hanno maturato un importante disallineamento temporale nei rinnovi rispetto alle naturali scadenze.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1-1-2023/30-4-2024, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata delrapporto nel periodo interessato, pari a 80 euro. L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni:
- la prima pari a 40 euro con la retribuzione del mese di giugno 2024,
- la seconda pari a 40 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo in parola, sarà erogato, a titolo di ” una tantum “, l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime suddette, decorrenze.
Nell’ambito dell’accordo, a distanza di moltissimi anni, è stata posta in essere una revisione dell’intero articolato sulla classificazione del personale, con particolare riferimento alle imprese esercenti l’attività di toelettatura di animali d’affezione.