Fringe benefit auto aziendali: a partire dal 1° luglio sono si applicano le novità previste dalla legge di Bilancio 2020.
Ai contratti stipulati a partire da tale data, relativi a veicoli con alte emissioni di CO2 e di nuova immatricolazione, si applica il nuovo calcolo del fringe benefit.
In alcuni casi, ad esempio quelli di auto elettriche o ibride plug-in, le percentuali su cui si calcola il fringe benefit si riducono.
Per le auto più inquinanti, invece, si alzano le aliquote di calcolo rispetto a quelle in vigore fino al 30 giugno 2020.
C’è dunque poco tempo per continuare ad adottare contratti con le vecchie regole per i veicoli concessi ad uso promiscuo ai dipendenti.
Per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, per i veicoli di nuova immatricolazione con alte emissioni inquinanti è previsto l’innalzamento delle aliquote di calcolo.
La legge 160/2019 (legge-160-del-27-dicembre-2019-legge-di-bilancio-2020) modifica infatti l’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che riguarda appunto i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Le nuove percentuali tengono conto delle emissioni di CO2 del veicolo: mentre per le auto elettriche o ibride plug-in la le percentuali su cui si calcola il fringe benefit si riducono, si alzano invece per i veicoli ad alte emissioni.
Come anticipato le modifiche all’articolo 51 del TUIR, previste dalla legge di Bilancio 2020, si applicano ai contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020.
Nello specifico sono due le condizioni che devono verificarsi:
- gli autoveicoli devono essere di nuova immatricolazione;
- il contratto della concessione deve essere stipulato dopo il 1° luglio 2020.
Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2020 lasciano le condizioni invariate per buona parte delle auto aziendali.
Il fringe benefit cambia per i veicoli a basse emissioni (auto elettriche o ibride plug-in) e per quelli inquinanti (con emissioni superiori a 160 g/km).
Le novità sono riportate nella tabella riassuntiva.
Modello del veicolo | Emissioni | Reddito in natura precedente | Conversione in Km | Reddito in natura con le nuove regole | Conversione in Km |
---|---|---|---|---|---|
elettrico o ibrido plug-in | sotto i 60 g/Km | 30% | 4.500 | 25% | 3.750 |
veicoli | 60-160 g/km | 30% | 4.500 | 30% | 4.500 |
veicoli | 161-190 g/km | 30% | 4.500 | 40% (2020) 50% (2021) | 6.000 (2020) 7.500 (2021) |
veicoli | oltre i 190 g/km | 30% | 4.500 | 50% (2020) 60% (2021) | 7.500 (2020) 9000 (2021) |
Le modifiche non intaccano la base di calcolo del fringe benefit, che resta legata alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI.
Le tabelle Aci 2020 sono due: una per il periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno e uno per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.
A partire dalla metà del 2020, sono cambiete le regole per il calcolo dei fringe benefit sulle auto aziendali.
Per autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente verrà assunto il 25 per cento (in luogo del 30 per cento) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
- al 30 per cento (in linea con il testo vigente), per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;
- al 40 per cento per l’anno 2020 e il 50 per cento per l’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;
- al 50 per cento per l’anno 2020 e il 60 per cento per l’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.
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