Con la recente Legge di Bilancio al regime forfettarioriservato alle persone fisiche , imprese e lavoratori autonomi, sono apportate le seguenti novità.
REQUISITI DI ACCESSO
E’ previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal limite deiricavi / compensi pari ad € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all’anno precedente.
In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività.
È confermata l’eliminazione dei seguenti requisiti di accesso:
- spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore;
- costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000.
Sono stati introdotti gli “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA). Infatti è ora previsto che non rilevano ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime gli ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), indicati in dichiarazione, per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono state riviste le cause di esclusione, prevedendo in particolare che il regime forfettario non può essere adottato dai soggetti che:
- contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo;
- esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.
E’ stata altesì eliminata la soglia minima di € 30.000 di redditi di lavoro dipendente / assimilato oltre la quale scattava l’esclusione dal regime in esame.
Per ulteriori informazioni specifiche e per valutare la possibilità e l’opportunità di aderire o meno al nuovo regime forfettario, è possibile contattare l’Ufficio Fiscale & Tributario dell’Unione Artigiani al numero verde 800.132371.