Intervento dell’Agenzia delle Entrare che, con la circolare 15/E (circolare CFP_v.13062020) precisa tra l’altro gli esclusi dal beneficio dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio (decreto-rilancio-gazzetta-ufficiale).
Ci sono infatti dei requisiti specifici per aver accesso ai contributi a fondo perduto. Questo significa che sono escluse dall’agevolazione le seguenti categorie:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari;
- le società di partecipazioni finanziarie e non finanziarie;
- le partite IVA che hanno diritto al bonus previsto dal decreti Cura Italia;
- i beneficiari del reddito di ultima istanza;
- i professionisti iscritti agli Ordini.
Possono quindi presentare domanda dal 15 giugno 2020 le partite IVA che hanno subìto danni economici a seguito della crisi sanitaria, se in presenza di determinati requisiti.
In particolare, possono richiedere il contributo a fondo perduto i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo e di reddito agrario:
- con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
- se il fatturato di aprile 2020 ha subito una riduzione del 33% rispetto al fatturato di aprile 2019;
- se hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- se hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni in cui lo stato di emergenza per eventi calamitosi era in vigore quando è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria (ovvero il 31 gennaio 2020).
Le ultime due categorie hanno diritto al contributo a fondo perduto anche senza il requisito di riduzione di un terzo del fatturato.
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