Per il diritto alle detrazioni fiscali al 19% sono validi i pagamenti digitali via smartphone, nel rispetto di una serie di requisiti specifici: sostanzialmente, devono essere garantiti tracciabilità e identificazione univoca del soggetto che ha effettuato il pagamento.
La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate, che risponde a uno specifico quesito con interpello 230/2020 (Risposta all’interpello n. 230 del 2020).
Il dubbio del contribuente riguarda l’esatta definizione, ai fini del rispetto di queste regole, degli “altri sistemi di pagamento”. Il Fisco sottolinea che l’articolo 23 del dlgs 241/1997, citato dalla norme in relazione agli altri sistemi di pagamento, riguarda carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, oppure “altri sistemi di pagamento”.
Per definire questi ultimi, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 108/2014, chiarisce che gli “altri mezzi di pagamento” sono quelli che garantiscono «la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria».
La domanda specifica del contribuente riguardava un pagamento effettuato attraverso una app via smartphone che, «tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC».
Un meccanismo che soddisfa entrambi i criteri di tracciabilità e identificazione di chi effettua il pagamento, perchè per utilizzarlo bisogna aprile un account, che «è legato ad uno specifico utente e ad uno specifico dispositivo mobile». Anche tutti gli altri sistemi di pagamento digitale sono quindi ammessi, nel rispetto dei due requisiti fondamentali sopra descritti.
In caso di controllo fiscale, oppure ai CAF e ai professionisti abilitati per il visto di conformità, il contribuente dovrà esibire il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto e tutte le informazioni necessarie sul pagamento.
L’interpello delle Entrate ricorda infine che l’obbligo di pagamenti tracciabili riguarda tutte le detrazioni al 19% contenute nel sopra citato articolo 15 del Testo unico imposte sui redditi (fra le altre, interessi sui mutui, istruzione figli, spese funebri, erogazioni liberali) con l’eccezione di determinate tipologie di spese sanitarie (ad esempio, l’acquisto di medicine in farmacia), alle quali si può applicare la detrazione indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato.