Il Decreto Sostegni 2021 (D.L. 41/2021) ha – tra l’altro – disposto la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni COVID-19, nelle diverse gestioni previste, stabilendo il diritto per i lavoratori ad ulteriori periodi di CIG, successivamente al 1° aprile 2021 e la proroga del divieto di licenziamento per motivi economici / aziendali.

Proroga della CIG/COVID-19:

A decorrere dal 1° aprile 2021 il datore di lavoro potrà beneficiare di:

  • ulteriori 13 settimane di CIG COVID, da collocarsi nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, se si tratta di imprese beneficiarie della cassa integrazione ordinaria (industria in genere ed imprese edili, artigiane e/o industriali);
  • ulteriori 28 settimane di CIG COVID da collocarsi nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, se si tratta di imprese beneficiarie dell’assegno ordinario FIS/INPS, dell’FSBA dell’Artigianato e della cassa in deroga (in tale ipotesi rientrano quindi tutte le realtà artigiane operanti nei restanti settori produttivi diversi da quello edile).

Possono accedere alle nuove integrazioni salariali i lavoratori in forza al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni 2021” (quindi, assunti entro il 22 marzo 2021).

Al riguardo – e salve tutte le eventuali modifiche che potrebbero essere apportate in sede di conversione in legge del decreto – si attendono le prime istruzioni operative da parte del Ministero del Lavoro e dell’INPS per avere conferma della corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Peraltro, da una prima lettura del Decreto Sostegni 2021 e con specifico riferimento:

  • alle realtà artigiane NON edili
  • alle imprese beneficiarie del FIS (terziario oltre i 5 dipendenti) e della CIG in deroga (terziario fino a 5 dipendenti)

sembra possibile il cumulo delle attuali 28 settimane di CIG COVID-19 con le precedenti 12 settimane introdotte dalla Legge di Stabilità 2021, qualora non ancora usufruite, secondo il prospetto che segue:

Imprese artigiane NON edili ed imprese beneficiarie del FIS (terziario oltre i 5 dipendenti) e della CIG in deroga (terziario fino a 5 dipendenti)
Riferimento di legge:Settimane utilizzabili:Periodo di utilizzo dal / al:
“Legge di Stabilità 2021” (L. 178/2020)12 settimane1° gennaio 2021 / 30 giugno 2021
“Decreto Sostegni 2021” (D.L. 41/2021)28 settimane1° aprile 2021 / 31 dicembre 2021
N.B.: Le 28 settimane del “Decreto Sostegni 2021”, decorrenti dal 1° aprile 2021, si sovrappongono parzialmente alle prime 12 settimane della “Legge di Stabilità 2021”, essendo queste ultime ancora utilizzabili entro il 30 giugno 2021
 
Imprese industriali in genere ed edili artigiane ed industriali
Riferimento di legge:Settimane utilizzabili:Periodo di utilizzo dal / al:
“Legge di Stabilità 2021” (L. 178/2020)12 settimane1° gennaio 2021 / 31 marzo 2021
“Decreto Sostegni 2021” (D.L. 41/2021)13 settimane1° aprile 2021 / 30 giugno 2021
N.B.: Le 28 settimane del “Decreto Sostegni 2021”, decorrenti dal 1° aprile 2021, non si sovrappongono in alcun modo con le prime 12 settimane della “Legge di Stabilità 2021”, essendo queste ultime già scadute al 31 marzo 2021

Restano confermate le tempistiche stringenti (a pena decadenza) per presentare all’INPS la domanda di cassa integrazione e le relative rendicontazioni in presenza di pagamento diretto da parte dell’Istituto, nel senso che:

  • le domande di CIG devono essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (in fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese di aprile 2021);
  • il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Proroga del divieto di licenziamento per ragioni economiche:

Il Decreto Sostegni 2021 proroga ulteriormente il divieto di licenziamenti GMO, già in atto fino al 31 marzo 2021, sino al:

  • 31 ottobre 2021, per le imprese beneficiarie dell’assegno ordinario COVID / FIS, deroga ed FSBA (per le quali è previsto l’utilizzo per ulteriori 28 settimane CIG sino al 31 dicembre 2021);
  • 30 giugno 2021, per le imprese beneficiarie della cassa integrazione ordinaria COVID (per le quali è previsto l’utilizzo per ulteriori 13 settimane CIG fino al 30 giugno 2021).

Ricordiamo che il divieto di licenziamento (la cui violazione determina la nullità del licenziamento stesso, con ordinanza giudiziale di reintegro del lavoratore, a prescindere dal numero dei dipendenti in forza) si applica a tutte le ipotesi di cessazione del rapporto disposta dall’Impresa per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o riorganizzazione dell’attività aziendale.

Ferma la mancanza ad oggi di specifici precedenti giurisprudenziali, riteniamo che non rientrano nel divieto di licenziamento le risoluzioni di rapporti di lavoro connesse – tra le altre – alle ipotesi che seguono:

  1. cessazione definitiva, con messa in liquidazione dell’Impresa senza continuazione, anche parziale, dell’attività,
  2. cambio appalto (es., appalto di pulizie) con passaggio dei lavoratori ad altro appaltatore,
  3. risoluzioni intervenute nel periodo di prova,
  4. licenziamenti disposti in ambito disciplinare (giusta causa e giustificato motivo soggettivo);
  5. interruzione del rapporto alla naturale scadenza del contratto a termine,
  6. in ipotesi di superamento del periodo di comporto / conservazione del posto in malattia.

Per informazioni e gestione pratiche:

Ufficio Paghe e Ufficio Sindacale Unione Artigiani

Numero Verde 800 132371