È entrato in vigore il decreto legge che regolamenta la cassa integrazione guadagni per sospensione / riduzione di attività per effetto del “coronavirus” (COVID-19).

Pur mancando ogni istruzione operativa del Ministero del Lavoro e dell’INPS, dalla prima lettura del testo di legge emergerebbe che, anche per l’emergenza “coronavirus”, continuano ad applicarsi le tipologie di intervento di cassa integrazione già previste per i diversi settori.

In particolare:

  1. la generalità delle Imprese artigiane faranno riferimento all’FSBA (Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato – gestione ELBA) per il quale è necessaria la regolarità contributiva nei 36 mesi precedenti;
  1. le Imprese edili (anche artigiane) ed industriali in genere faranno riferimento alla CIG/O – Cassa Integrazione Guadagni / Ordinaria erogate dall’INPS;
  1. le imprese con più di cinque dipendenti inquadrate ai fini INPS nel commercio / terziario faranno riferimento al FIS Fondo Integrazione Salariale gestito dall’INPS;
  1. la CIG in deroga introdotta dal decreto legge è quindi applicabile ai restanti datori di lavoro, tra questi le imprese fino a cinque dipendenti inquadrate ai fini INPS nel commercio / terziario.

Gli interventi di cassa integrazione per COVID-19 si applicano a tutti i lavoratori interessati che devono risultare in forza alla data del 23 febbraio 2020, senza necessità di precedente anzianità aziendale minima.

Sono state semplificate le procedure di richiesta e di consultazione che, ove prevista, potrà avvenire anche in modalità telematica.

Si avrà più tempo per la presentazione delle domande, di norma, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Inoltre, per le sole richieste di cassa integrazione motivate da COVID-19 (coronavirus), l’azienda non è tenuta a versare all’INPS il contributo addizionale altrimenti previsto nelle altre casistiche di intervento.

Nell’allegare una tabella di sintesi delle diverse tipologie d’intervento, ci riserviamo ulteriori approfondimenti anche a seguito dei chiarimenti che saranno forniti da Ministero del Lavoro ed INPS.

 

Tipologia di Impresa Ammortizzatore sociale applicabile

 

Imprese Artigiane in genere: FSBA / Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato – Gestione ELBA

 

Imprese edili (anche artigiane) ed industriali in genere: CIG/O – Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (presso INPS)

 

Imprese del terziario e del commercio con più di cinque lavoratori: FIS / Fondo Integrazione Salariale (presso INPS)

 

Altre Imprese datori di lavoro del settore privato (imprese del commercio / terziario fino a cinque dipendenti, agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro):  CIG / Deroga – Cassa Integrazione in deroga (Regione / INPS)

 

 

Per informazioni contattare gli Uffici Paghe / Sindacale di Unione Artigiani – tel. 02/8375941

 

“L’Unione Artigiani Vi è vicina in questo momento di grande difficoltà. Ce la faremo!”