L’art. 56 del decreto “Cura Italia” prevede delle “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19“.

Nello specifico, le imprese possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari:

  • a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

I soggetti beneficiari di questa misura non devono avere debiti deteriorati.

Qui il dettaglio del MEF.

 

Le imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori, sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

 

Soggetti a cui presentare la comunicazione 

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.

 

Come inviare la comunicazione

Le comunicazioni possono essere presentate dalle PMI dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia” (17 marzo 2020), tramite PEC o attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

E’ opportuno che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per avvisarlo e per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo 2020.

 

Come deve essere fatta la comunicazione

Nella comunicazione l’impresa deve autodichiarare tramite “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (ai sensi dell’ art. 47 DPR 445/2000):

  • “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000;

e richiedere pertanto:

  • Ai sensi del comma 2 lettera a) dell’articolo 56 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – Cura Italia, relativamente alle aperture di credito a revoca e agli anticipi attualmente in essere, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, gli importi accordati non siano revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • Ai sensi del comma 2 della lettera c) dell’articolo 56 del sopracitato decreto, con riferimento all’operazione n. _________ (eventualmente indicare di importo originario € _________ erogato in data __/__/_____), di potere usufruire della sospensione, sino al 30/09/2020, del pagamento delle rate (1) (quota capitale e quota interessi) in scadenza prima del 30/09/2020 di cui al contratto sopra riportato, in assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.

L’autodichiarazione deve essere timbrata, firmata e occorre allegare la Carta d’Identità.

 

Maggiori dettagli: consulta il sito del MEF.

 

Informazioni: Cooperativa Artigiana di Garanzia – tel. 02/8375941

 

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