L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020 (Provv. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub) riguardante la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, e una relativa circolare esplicativa (Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DLRilancio).
Il Decreto Rilancio (DL n. 34 del 2020 – decreto-rilancio-gazzetta-ufficiale) riconosce alcuni crediti d’imposta di natura agevolativa allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nello specifico, riguardano crediti d’imposta per:
– l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del DL n. 34 del 2020);
– la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 del DL n. 34 del 2020).
Tra l’altro lo stesso decreto ha previsto che i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta considerati, fino al 31 dicembre 2021 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Con il nuovo provvedimento sono stati definiti:
-i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta richiamati;
-le modalità con le quali i beneficiari dei crediti d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate, in luogo dell’utilizzo diretto del credito d’imposta, l’opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I soggetti aventi i requisiti previsti per accedere ai crediti d’imposta richiamati comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Pertanto, con il nuovo provvedimento è stato approvato il modello di “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”.
Con una stessa Comunicazione è possibile indicare le spese relative a entrambi i crediti d’imposta, oppure a uno solo di essi.
La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario mediante:
-il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
-i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
* Con riferimento al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (qui l’elenco dei settori ammessi a beneficiare del bonus: elenco-allegato-al-provvedimento-codici-ATECO) è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 e che, come stabilito dal legislatore, il relativo credito d’imposta possa comunque essere utilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
In questo modo, oltre a rendere coerente la scadenza di presentazione della comunicazione con il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui dovrà essere indicato il credito fruibile, i beneficiari avranno a disposizione un lasso di tempo molto ampio per effettuare la comunicazione propedeutica all’utilizzo del credito, fermo restando che la fruizione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021.
L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro.
* Diversamente, per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.
Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
-nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
-in compensazione
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tra l’altro il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità apposita.
Nell’ambito del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, dopo l’accettazione, il cessionario utilizza il credito d’imposta esclusivamente in compensazione e la quota del credito d’imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta successivamente al 31 dicembre 2021.
In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti. Anche in tal caso la comunicazione dell’ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Nell’ambito del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione dopo la comunicazione dell’accettazione, il cessionario utilizza il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione o in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.
In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti. La comunicazione della ulteriore cessione del credito è effettuata esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
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