Di seguito le informazioni più importati per le imprese del settore.
a) Trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi
I servizi di trasporto di merci, sia in conto proprio che per soddisfare esigenze di terzi, non sono sottoposti a limitazioni. Possono essere trasportate liberamente tutte le tipologie di merci, anche non direttamente connesse ai generi di prima necessità.
Ai conducenti dei veicoli che trasportano merci in ambito nazionale non si applicano le limitazioni relative agli spostamenti delle persone sul territorio nazionale .
Gli autisti di mezzi adibiti al trasporto merci rientrano, infatti, nella fattispecie delle comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, per le quali non è necessaria né l’autorizzazione per ogni singolo viaggio (ove prevista, come per viaggi in Sicilia o Sardegna) né l’obbligo di permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario per 14 giorni successivi, al rientro presso il proprio domicilio.
È consentito anche il trasporto internazionale di merci (salvi divieti specifici imposti da altri Stati). Per i servizi di autotrasporto internazionale di merci tramite il sistema della cd. “autostrada viaggiante” (navetta ferroviaria ROLA) le autorizzazioni bilaterali per il trasporto internazionale rilasciate ai paesi extracomunitari con la limitazione dell’uso del mezzo ferroviario in entrata e in uscita dall’Italia, fino al 3 aprile, possono essere utilizzate anche come autorizzazioni ordinarie, valide cioè per il percorso stradale. Ai conducenti di veicoli sia italiani che stranieri impegnati in attività di trasporto internazionale non si applicano le regole relative alla dichiarazione di ingresso/rientro in Italia né il regime dell’autoisolamento (quarantena fiduciaria) per 14 giorni.
In termini pratici:
- il personale viaggiante di qualunque nazionalità appartenente ad imprese non aventi sede legale in Italia può operare nel territorio del Paese senza obbligo di dichiarazione di ingresso e di autoisolamento (quarantena fiduciaria) se transita o sosta in Italia per un tempo massimo di 72 ore, prorogabile di ulteriori 48 ore;
- i conducenti di veicoli italiani che si recano all’estero e fanno rientro in Italia per effettuare trasporti internazionali di merci, non hanno obbligo di dichiarazione di rientro ASL né di autoisolamento (quarantena fiduciaria).
- nel caso di conducente di veicolo straniero che opera temporaneamente in Italia, durante la circolazione del veicolo, deve essere compilata una dichiarazione autocertificata – ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – con cui l’autista comunica di essere in Italia per esigenze lavorative e si impegna, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, a segnalare tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale e a sottoporsi, nelle more delle determinazioni della già menzionata autorità sanitaria, ad isolamento.
b) Proroga della validità della patente di guida e del CIG
La validità delle patenti di guida scadute a decorrere dal 31.1.2020 ovvero in scadenza fino al 31 agosto 2020 è prorogata, ad ogni effetto di legge, sino al 31 agosto 2020.
Perciò, fino al 31 agosto 2020, fatte salve ulteriori successive proroghe, è data facoltà di condurre i veicoli che la patente o il CIG abilita a guidare anche se il documento è scaduto di validità.
La proroga di validità è automatica e non richiede alcun adempimento da parte del titolare della patente e trova applicazione per le patenti di guida italiane e per quelle rilasciate da uno Stato dell’Unione europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia; si estende anche al Certificato di Idoneità alla Guida per ciclomotori.
Per le patenti scadute di validità per le quali la conferma deve essere effettuata con visita presso la Commissione medica provinciale, valgono regole parzialmente diverse. Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni sopra richiamate per le patenti scadute dal 31.1.2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020, si è prevista la possibilità di circolare, senza aver effettuato la visita di conferma della validità in Commissione medica, anche per patenti scadute in precedenza e per le quali il titolare aveva prenotato la visita in tempo utile. Infatti, se la visita presso la Commissione medica si fosse dovuta effettuare dopo la scadenza, il titolare avrebbe potuto ottenere un permesso dalla MCTC per condurre il veicolo fino alla data della visita. Se tale visita doveva essere effettuata durante l’emergenza (dal 31.1.2020) e non è stata effettuata, il permesso provvisorio di guida di cui il titolare è in possesso viene prorogato, senza adempimenti ulteriori a suo carico, fino al 30.6.2020. Fino a tale data, egli può circolare con patente e permesso provvisorio scaduti di validità, anche senza aver prenotato o effettuato la visita di conferma di validità della patente.
c) Proroga della validità del CQC e del CFP e dell’autorizzazione ad esercitarsi
È prorogata al 30 giugno 2020, la validità amministrativa della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto professionale di cose e persone, nonché del certificato di formazione professionale (CFP) per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020.
Tali documenti, sebbene qualificabili come «abilitazioni» non seguono il regime amministrativo di proroga di tutte le altre abilitazioni di cui al DL n. 18/2020.
Per le stesse ragioni, è prorogata al 30 giugno 2020, la validità delle autorizzazioni per l’esercitazione alla guida di cui all’art. 122 CDS, che abbiano scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020.
d) Proroga della scadenza per visita e prova per aggiornamento tecnico dei veicoli
Possono circolare sino al 31 ottobre 2020 tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova (artt. 75 e 78 CDS), entro il 31 luglio 2020. La proroga si riferisce a tutte le operazioni effettuate sui veicoli che richiedono visita e prova presso un Ufficio della MCTC ai sensi degli artt. 75 e 78 CDS. Per tali adempimenti è ammessa la circolazione sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato l’operazione solo se la visita a cui dovevano essere sottoposti scadeva o era stata già programmate o comunque doveva essere effettuata entro il 31 luglio 2020. Se, invece, essa era programmata o scadeva oltre tale data, rimane valida la scadenza fissata senza possibilità di circolare prima di essere sottoposti alla visita e prova medesima. La proroga è automatica e non richiede alcun adempimento da parte dell’utente. Si applica solo ai veicoli già immatricolati che devono essere sottoposti a visita e prova per aggiornamento delle caratteristiche costruttive o funzionali mentre non può trovare applicazione per quelli che devono essere immatricolati a seguito di visita e prova che, fino all’effettuazione del già menzionato adempimento, non potevano comunque circolare (salvo utilizzo della targa prova, comunque ammessa) La disposizione del DL n. 18/2020 non contempla operazioni tecniche, assimilabili alla revisione, non direttamente previste dalle disposizioni normative del CDS o regolamentate solo in via amministrativa. Tuttavia, la prassi amministrativa si sta orientando verso l’applicazione della proroga ad una serie di adempimenti tecnici di particolare rilevanza pratica quali: operazioni inerenti alle scadenze del documento di approvazione tecnica (cd Barrato Rosa) per i veicoli che trasportano merci in regime ADR (100); sostituzione o riqualificazione delle bombole a metano (CNG) scadute successivamente al 31 gennaio 2020; sostituzione di bombole GPL anch’esse scadute successivamente al 31 gennaio 202; prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne, nell’intervallo di 3 o 6 anni, , scadute successivamente al 31 gennaio 2020. Infatti, anche non specificamente contemplate dalle disposizioni degli artt. 75 o 78 CDS, per tali operazioni potrebbe essere applicabile il regime di proroga introdotto dall’art 92, c. 4, del DL n. 18/2020 (101).
e) Proroga della scadenza per la revisione dei veicoli
Possono di circolare senza adempiere all’obbligo di revisione (art. 80 CDS) sino al 31 ottobre 2020 tutti i veicoli per cui essa era già scaduta alla data del 17.3.2020 ovvero che devono essere sottoposti a visita di revisione entro il 31 luglio 2020. La disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni e trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione che, prima dell’entrata in vigore del DL n. 18/2020, non sia stato comunque sottoposto a revisione (anche da molto tempo) ovvero sia stato sottoposto a revisione con esito «ripetere», a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede stessa. Riguarda ogni tipo di revisione sia annuale che periodica, sia ordinaria che straordinaria, da effettuare presso gli Uffici MCTC o presso le officine autorizzate private. Come per la proroga relativa alla visita e prova, nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto tale proroga è operante di diritto ed in modo automatico. In termini pratici, soprattutto ai fini del controllo dei veicoli sulla strada, occorre distinguere: per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione era già scaduto alla data di entrata in vigore del DL ovvero scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2010 senza aver effettuato la visita di revisione e senza aver prenotato la visita relativa; per i veicoli che devono essere sottoposti a revisione in data successiva al 31 luglio 2020, invece, rimane valida la scadenza originaria e non beneficiano della proroga richiamata; per i veicoli la cui revisione era già scaduta e per i quali era stata registrata una prenotazione di visita oltre il termine del 31 luglio 2020, continuano ad applicarsi le regole ordinarie e possono continuare a circolare fino alla data indicata nella prenotazione rilasciata dagli Uffici provinciali della motorizzazione.
f) Proroga dei termini di scadenza in materia assicurativa
Diversamente da quanto previsto per tributi, tariffe e mutui, non è stata prevista la sospensione dell’obbligo di pagamento dell’assicurazione obbligatoria RC per i veicoli a motore, anche perché le compagnie di assicurazione non sono soggette alla sospensione dell’attività imposta dal DPCM 11.3.2020. Tuttavia, in ragione delle limitazioni di circolazione imposte alle persone, su tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020, per 30 giorni successivi alla scadenza è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta, senza che sia applicata alcuna sanzione per mancanza di copertura assicurativa. La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.
g) Proroga delle operazioni di verifica del tachigrafo
La calibrazione del tachigrafo (art. 19 legge n. 727/1978) scaduta o che scade nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 è sottoposta alla proroga automatica di validità fino al 15 giugno 2020. Infatti, la verifica strumentale sul dispositivo porta al rilascio di un documento (attestato di calibrazione) che può essere considerato certificazione amministrativa e, in quanto tale, sottoposta al regime di proroga richiamato. Più complesso, invece, è il tema della scadenza delle carte tachigrafiche del conducente. Non sembra che possano beneficiare di alcuna proroga perché non rientrano tra i documenti previsti negli art. 103 e 104 del DL n. 18/2020. Infatti, non sono né autorizzazioni né certificazioni; anche se servono al tachigrafo per riconoscere il conducente, esse non hanno natura giuridica di documento di identità, ma sono solo uno strumento elettronico di memorizzazione dati che, dopo la naturale scadenza, non viene più riconosciuto dal tachigrafo e diventa completamente inutilizzabile. Sulla base della sospensione delle attività di produzione delle carte tachigrafiche, a seguito del DPCM del 22.3.2020, sembra possibile ipotizzare (come già accaduto in occasione del periodo transitorio dopo l’entrata in vigore del nuovo tachigrafo intelligente), che, per tutta la durata dell’emergenza, nell’ambito del trasporto nazionale di cose e persone, al conducente che circola con carta tachigrafica scaduta e che esibisca ricevuta dell’istanza di rilascio o rinnovo della carta con data successiva al 23 febbraio 2020, non debba essere applicata alcuna sanzione a condizione che abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall’art. 35 regolamento (UE) n. 165/2014 (132).
Informazioni numero verde 800-960409
“L’Unione Artigiani Vi è vicina in questo momento di grande difficoltà. Ce la faremo!”