Con la conversione in legge del D.L. 146/2021  (oggi Legge n. 215 del 17 dicembre 2021) sono state introdotte importante novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro che impattano in modo significativo sul Testo Unico 81/2008. In questo articolo ricordiamo le principali novità, le sanzioni previste per le violazioni e le circolari che illustrano le nuove modalità di intervento dell’Ispettorato del Lavoro. 

 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ

È prevista sospensione dell’attività – come disciplinato dall’art. 14 – quando almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;

Nel conteggio non possono essere considerati irregolari soci e famigliari per i quali è prevista solo la comunicazione all’Inail (ex art. 23 DPR 1124/1965) ma il loro numero rientra nella rilevazione degli Ispettori.

Non potrà essere sospesa per lavoro irregolare la microimpresa che avrà quel solo e unico lavoratore occupato risultato senza contratto.

Non serve regolarizzare la posizione dei lavoratori durante l’accesso degli ispettori: la sospensione sarà comunque adottata.

 

LE SANZIONI, QUESTI I “GRAVI INADEMPIMENTI”

 È prevista la sospensione a seguito di gravi inadempimenti individuati nell’ Allegato 1 riportato qui sotto con le sanzioni previste. Viene eliminata ogni discrezionalità dell’Ente accertatore.

 

 I PREPOSTI

Obbligo del datore di lavoro di nomina di uno o più preposti per l’attività di vigilanza. Lo impone l’art. 18 c.1 b bis.  Con la nuova declaratoria delle funzioni del proposto, viene introdotto con l’art. 19 “l’obbligo di intervento” in caso di comportamenti “non conformi” alla sicurezza con possibilità di interruzione dell’attività lavorativa;

 Obbligo (art. 21) nel caso di datore di lavoro appaltante (in caso di appalto/subappalto) di individuare il personale con qualifica di preposto da comunicare al committente.

 

LA FORMAZIONE

Se na parla nell’art. 37. Nuovo obbligo di formazione e aggiornamento anche per i datori di lavoro (regolamentazione da approvare in Conferenza Stato Regioni entro il 30 giugno 2022. Aggiornamento biennale formazione per datori di lavoro, dirigenti e preposti esclusivamente in presenza.

Siamo dunque in attesa delle decisioni della Conferenza Stato Regioni per l’organizzazione delle nuove attività formative. 

 

ATTENZIONE!
Il Decreto stabilisce che l’Ispettorato del Lavoro ora può anche accertare eventuali illeciti e adottare prescrizioni anche in materia di prevenzione, al pari delle Asl.

 

QUANDO DIVENTA OPERATIVO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
Il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza viene adottato immediatamente.

Quello per cause imprenditoriali parte delle ore 12 del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo pericolo immediato o grave rischio di salute e sicurezza.

 

RAPPORTI CON LA PA DURANTE LA SOSPENSIONE
Durante il periodo della sospensione l’impresa non può lavorare con la Pubblica Amministrazione con notifica del provvedimento all’Autorità Nazionale AntiCorruzione ANAC e al Ministero delle infrastrutture.

 

GLI STIPENDI AI LAVORATORI INTERESSATI DAL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Il datore di lavoro è comunque tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

 

COME OTTENERE LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
– Visita medica effettuata per i lavoratori che doveno ottenere giudizio di idoneità
– Obbligo formazione almeno programmata in modo da concludersi entro 60 giorni con impegno sottoscritto dal lavoratore
– Nei casi più gravi previa verifica della regolarizzazione del lavoratore e del pagamento della somma aggiuntiva per ciascuna delle violazioni riscontrate, il cui valore è raddoppiato per le aziende recidive, ovvero già sanzionate nei cinque anni precedenti.

 

ATTENZIONE! È possibile ottenere la revoca della sospensione pagando subito almeno il 20% dell’importo delle somme aggiuntive, saldando il resto entro sei mesi. In caso di mancato pagamento, l’Ispettorato del Lavoro ha immediatamente un titolo esecutivo per pignorare l’importo non versato.

In caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

 

COME RICORRERE
Contro il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari è possibile ricorrere entro 30 giorni dalla notifica al datore di lavore all’Ispettorato Interregionale del lavoro di compentenza che a sua volta decide in 30 giorni, decorsi i quali in caso di silenzio si considera accolto.

 

COSA ACCADE AL DATORE DI LAVORO CHE NON OTTEMPERA AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
Per violazioni in materia salute e sicurezza: arresto fino a 6 mesi
Per violazioni in materia di lavoro irregolare: arresto da 3 a sei mesi o ammenda da 2.500 euro e 6.400 euro. 2500 Euro fino a 5 lavoratori irregolari, 5000 euro se superiori.

 

IL QUADRO RIASSUNTIVO CON LE FATTISPECIE E LE SANZIONI PREVISTE

È quanto dispone l’art. 55 in connessione ai nuovi obblighi per datori di lavoro e preposti.

In sede di conversione è stata aggiunta la fattispecie N. 12-bis:

Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto

Sanzione di 3.000 euro.

 

COME OPERERÀ L’ISPETTORATO DEL LAVORO CON I NUOVI POTERI

Con la nuova normativa cambiano anche le modalità di intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Leggi le due circolari.

Circolare n. 3 – Nuovi provvedimenti e sanzioni

Circolare n. 4 – Nuove indicazioni per le ispezioni

 

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