Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, entra definitivamente in funzione la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del relativo portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN (Codice Identificazione Nazionale).
In particolare, l’acquisizione del CIN è obbligatoria entro il 1° gennaio 2025 (termine prorogato rispetta alla scadenza del 2 novembre 2024) per:
– i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
– i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche gestite sia da privati cittadini che in forma imprenditoriale
– i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi gestite sia da privati cittadini che in forma imprenditoriale
I DOCUMENTI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE SUL PORTALE BDSR PER IL CODICE CIN
È indispensabile lo SPID o CIE del richiedente/proprietario/rappresentante legale.
- i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
- nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti
Ricordiamo che gli immobili destinati alla locazione breve o di locazioni per finalità turistiche sia in forma imprenditoriale e non imprenditoriale:
- devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti (se presenti impianti a gas)
- estintori portatili a norma di legge, almeno uno per piano
- tutti gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi devono essere realizzati e mantenuti in efficienza, conformemente alle norme tecniche e alle istruzioni fornite da fabbricante e installatore
- come ricordato, le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente
COME TI AIUTA UNIONE ARTIGIANI
Unione Artigiani ti mette a disposizione i propri esperti per un check-up della documentazione necessaria e per la richiesta e l’ottenimento del Codice CIN.
Il costo è di 80€ + Iva.
Per ulteriori info:
- giovanni.mallano@unioneservizi.it
- 02 8330 6214
LE SANZIONI
Chi non provvede ad ottenere il Codice CIN entro il 1° gennaio 2025:
- sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
Il CIN dovrà essere esposto:
- all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva o
- in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato, anche dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui soggetti che gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le unità immobiliari destinate alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve.
La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con:
- la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per cui è accertata la violazione;
- la sanzione della rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.