Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, entra definitivamente in funzione la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del relativo portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN (Codice Identificazione Nazionale).

In particolare, l’acquisizione del CIN è obbligatoria entro il 2 novembre 2024 per:

– i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
– i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche gestite sia da privati cittadini che in forma imprenditoriale
– i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi
gestite sia da privati cittadini che in forma imprenditoriale

 

I DOCUMENTI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE SUL PORTALE BDSR PER IL CODICE CIN

È indispensabile lo SPID o CIE del richiedente/proprietario/rappresentante legale.

  • i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
  • nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti

Ricordiamo che gli immobili destinati alla locazione breve o di locazioni per finalità turistiche sia in forma imprenditoriale e non imprenditoriale:

 

COME TI AIUTA UNIONE ARTIGIANI

Unione Artigiani ti mette a disposizione i propri esperti per un check-up della documentazione necessaria e per la richiesta e l’ottenimento del Codice CIN.

Il costo è di 80€ + Iva.

Per ulteriori info:

  • giovanni.mallano@unioneservizi.it
  • 02 8330 6214

 

LE SANZIONI

Chi non provvede ad ottenere il Codice CIN entro i 2 novembre 2024 

  • sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

Il CIN dovrà essere esposto:

  • all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva o
  • in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato, anche dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui soggetti che gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le unità immobiliari destinate alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve.

La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con:

  • la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per cui è accertata la violazione;
  • la sanzione della rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.