È scattato anche quest’anno il 15 ottobre, in Valle d’Aosta e su gran parte delle strade di montagna, l’obbligo di montare pneumatici da neve (o di portare con sé le alternative previste dalla legge). Nel resto d’Italia la scadenza è invece fissata al 15 novembre, per un obbligo che resta in vigore sino al 15 aprile 2021.
L’ordinanza riguarda vetture e mezzi commerciali sino a 3,5 tonnellate, e impone il montaggio del treno gomme da neve o, in alternativa, di catene o di dispositivi supplementari d’aderenza da montare in caso di necessità, che devono necessariamente essere omologati. La sostituzione delle gomme non è soltanto prevista per legge, ma anche decisamente opportuna alla luce del cambio climatico e dunque delle condizioni dell’asfalto, che a temperature inferiori influisce su aderenza e frenata del veicolo.
Cambio gomme invernali, cosa dice la legge
Il passaggio alle gomme invernali (o alle alternative da tenere sempre nel bagagliaio) è disciplinato dalla direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013, che prevede che l’ente proprietario della strada e/o il gestore, possano “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”.
Gli pneumatici invernali previsti per legge sono quelli marchiati dall’acronimo M+S, “Mud + Snow”, e cioè “fango e neve” (o MS, M&S). In alternativa, per chi non volesse sostituire l’intero treno gomme, dal punto di vista della legge è concesso avere a bordo strumenti in grado di far fronte alle condizioni meteo invernali, come le catene o le “calze”. Se al marchio si aggiunge il pittogramma alpino, una montagna a 3 tre picchi con un fiocco di neve al suo interno, lo pneumatico è considerato come ad elevate prestazioni su neve. Oltre alla marcatura, gli pneumatici invernali si distinguono inoltre per il battistrada, caratterizzato da tasselli generalmente con una lamellatura più fitta.
Dal punto di vista delle prestazioni, il treno gomme invernali si differenzia da quello tradizionale principalmente per la mescola più morbida, in grado di garantire maggiore aderenza e una migliore frenata quando l’asfalto si raffredda e la temperatura scende sotto i 7 gradi.
Le gomme invernali possono avere un codice di velocità massima inferiore a quello previsto per il veicolo e indicato sul libretto, ma comunque non inferiore a Q (=160 km/h). In caso di pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello indicato, non sarà possibile circolare d’estate: in quel caso bisogna per forza rimontare quelli estivi, al massimo entro un mese dopo la fine dell’obbligo di dotazioni invernali (e dunque entro il 15 maggio).
Perché montare pneumatici invernali
Gli pneumatici invernali possono essere utilizzati in diverse condizioni: su asfalto bagnato, ghiacciato o in caso di neve. Non richiedono soste per il montaggio, come accade in caso di catene o calze, e assicurano una buona tenuta di strada a patto che – come suggerito anche dal Ministero dei Trasporti, vengano montati su tutte e quattro le ruote per rendere omogenea.
Gli pneumatici invernali garantiscono spazi di frenata inferiori del 15% rispetto a quelli estivi, e sulla neve a 0 gradi, viaggiando a 40 km/h si arriva a frenate più corte del 50%.
Cambio gomme: prezzi e sanzioni
In caso di inosservanza, dell’obbligo di legge, la sanzione prevista va da 85 a 338 euro (59,50 euro per il pagamento entro 5 giorni). In caso di specifiche ordinanze in vigore su strade urbane, la sanzione scende da un minimo di 41 euro a un massimo di 169 euro (entro 5 giorni 28,70 euro). Stesso discorso vale sulla rete autostradale, dove le prescrizioni sono indicate con appositi cartelli e riguardano nella maggioranza dei casi i tratti appenninici e alpini.
Sul fronte costo di acquisto, lo pneumatico invernale costa solitamente un 20% in più rispetto a quello estivo, ma per associazioni di categoria ricordano che si tratta in realtà di un investimento a lungo termine sia in termini di sicurezza sia per quanto riguarda la manutenzione e di consumi. I prezzi variano da 30-50 euro a gomma superando gli 80-100 per quelli più tecnici, cui si deve aggiungere la manodopera.
E’ bene in ogni caso affidarsi a officine professionali sia per l’acquisto sia per il montaggio degli pneumatici.
Il periodo storico particolare, dettato dall’emergenza coronavirus, proprio in termini di manodopera richiede però un’attenzione particolare. I gommisti nel periodo di cambio gomme sono solitamente molto affollati, ed è consigliabile prenotare prima e prendere appuntamento e non presentarsi senza preavviso.
Le alternative alle gomme da neve
Le gomme invernali non costituiscono un obbligo per il Codice della Strada: non è, insomma, obbligatorio acquistarle e montarle, a patto che si abbia in auto un’alternativa. Si possono scegliere catene da neve o delle ’’calze’’, più facili da trasportare e montare, che devono però essere omologate UNI 11313 oppure On V5117.
Ci sono poi le cosiddette “catene a ragno”, differenti rispetto a quelle tradizionali perché non hanno fissaggio all’interno della ruota.
Per maggiori informazioni ed assistenza: Ufficio Ambiente, 02.833.06.214 – giovanni.mallano@unioneservizi.it