Bonus facciate e bonus ristrutturazione, si può beneficiare di entrambe le agevolazioni per i lavori sulla parte esterna degli edifici, ma ovviamente in relazione a interventi diversi.
A chiarire la possibilità di un doppio binario e le modalità di utilizzo dei benefici a cui si ha diritto è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 415 del 28 settembre (agenzia_delle_entrate_risposta_n._415_del_25_settembre_2020).
Ancora una volta i riflettori si accendono su due temi caldissimi del momento grazie allo spunto che arriva da un condominio che ha approvato lavori sulle facciate esterne dell’edificio.
In particolare i lavori in programma sono i seguenti:
- messa in sicurezza e ripristino dei frontalini dei balconi;
- messa in sicurezza e ripristino dei sotto balconi;
- ripristino e tinteggiatura di porzione di una facciata a taccone.
Gli interventi verranno effettuati sulle due pareti laterali e su quella posteriore dell’edificio che non è visibile dalla strada ad uso pubblico, anche se costituisce il lato del perimetro esterno dell’edificio.
All’Agenzia delle Entrate si chiede di sciogliere il dubbio sulla possibilità di beneficiare del bonus facciate, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, in linea con quanto stabilito dal decreto numero 1444 del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968.
Si ha diritto all’agevolazione quando si interviene sull’“esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, sugli elementi della facciata che costituiscono esclusivamente la “struttura opaca verticale”.
L’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi relativi al caso in questione:
“Nel caso di specie, l’Istante – in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, che non sono oggetto della presente istanza di interpello -potrà fruire del bonus facciate a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile (anche parzialmente) dalla strada pubblica”.
Fondamentale il requisito della visibilità, nessun ostacolo invece ai lavori sui balconi, come più volte ha sottolineato l’Amministrazione finanziaria.
Ma nel fornire i chiarimenti richiesti, l’Agenzia delle Entrate apre anche una strada alternativa per quanto riguarda i lavori sulla parte esterna degli edifici esclusi dalla detrazione del 90%, il bonus ristrutturazione:
“Le spese sostenute per interventi non ammessi al bonus facciate, potrebbero, invece, rientrare tra quelle per le quali è possibile fruire della detrazione spettante per interventi di recupero del patrimonio edilizio rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a tale agevolazione”.
Fino al 31 dicembre 2020, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 50% entro il limite massimo di spesa è di 96.000 euro per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate segnala che sia al bonus facciate che alla detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione sono applicabili le novità introdotte dal Decreto Rilancio (D.L.Rilancio) per l’utilizzo del Superbonus 110%.
Al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, infatti, ci sono anche due strade alternative:
- lo sconto in fattura, corrisposto dal fornitore che a sua volta recupera le somme maturando un credito di imposta;
- la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI ED ASSISTENZA: SPORTELLO ECOBONUS 110%, ing. Pietro Ghirardelli, – 02.8375941 – ing@ghira.it