Chiarimenti sul Bonus affitti per artigiani e studi professionali sono arrivati da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 356/2020. Il riferimento normativo è all’articolo 28 del D.L.Rilancio riguardante i contratti di locazione identificati dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile regolamentati dalla legge n. 392/1978.
Il dubbio posto al Fisco riguardava la possibilità di fruire del credito d’imposta previsto dal Decreto Rilancio sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo in caso di sublocazione di una stanza compresa in un immobile, utilizzata per l’attività professionale di un avvocato e regolata dalla legge 392 del 1978.
Condizioni che gli davano diritto al credito d’imposta previsto dall’articolo 28 decreto legge Rilancio che al comma 1 prevede che:
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione (…) di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il tutto a patto che, come disposto dal successivo comma 5, i soggetti locatari esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente e che la misura dell’agevolazione sia commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che rientrano nell’ambito applicativo del bonus locazione anche i canoni di sublocazione visto che i canoni relativi ai contratti di locazione ammessi al benefici devono riguardare contratti di locazione identificati dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile regolamentati dalla legge n. 392/1978, che disciplina anche i contratti di sublocazione.
Il Fisco precisa inoltre che anche il locatore principale, se in possesso dei requisiti previsti dal DL Rilancio, potrà usufruire del Bonus locazioni fermo restando che, ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, occorre considerare anche il canone relativo alla sublocazione al lordo del credito d’imposta di cui all’articolo 28.
Per maggiori informazioni ed assistenza contattare il proprio contabile di riferimento dell’Unione Artigiani.
(fonte: Pmi.it)