I versamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili per:
- a)federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Non si fa luogo a rimborso di quanto versato.
NB: siamo in attesa di chiarimenti e modalità operative da parte degli Enti su chi e con quali modalità potrà aderire a tali misure. Nello specifico questo articolo non parla di IVA, si è in attesa di ulteriori approfondimenti per capire se la sospensione prevista da questo articolo vale anche per i tassisiti (trasporto passeggeri terrestre)
Informazioni: Unione Artigiani Contabilità Tel. 02/8375941
“L’Unione Artigiani Vi è vicina in questo momento di grande difficoltà. Ce la faremo!”