Contributi a fondo perduto, le sanzioni in caso di indebita percezione

Unione Artigiani vi è vicina in questo momento di grande difficoltà. Insieme ce la faremo!

 

L’articolo 25 del Decreto Rilancio prevede il riconoscimento degli ormai famosi contributi a fondo perduto a favore di lavoratori autonomi ed imprese in crisi economica e di liquidità. È l’Agenzia delle Entrate a gestire non solo l’erogazione dei contributi, ma anche la verifica della legittimità della domanda in base ai vari requisiti e alle condizioni previste dalla legge.

I CONTROLLI

Dal 15 giugno è possibile far richiesta per ricevere i contributi, ma la domanda non va compilata “a cuor leggero”. Per accelerare le tempistiche, si è deciso che il Fisco effettuerà in prima battuta solo controlli formali, confrontando i dati dell’istanza con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, mentre solo in seguito all’erogazione verranno eseguiti i controlli di merito. E in caso di indebita percezione dei contributi e quindi di illegittimità della domanda, sono previste sanzioni pesanti.

LE SANZIONI

L’articolo 25 del Decreto Rilancio richiama infatti l’articolo 13 comma 5 del Decreto Legislativo numero 471/1997. Tale articolo prevede che, “nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute”, è applicata “la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi”.

Chi riceverà indebitamente i contributi a fondo perduto non dovrà soltanto restituirlo, ma dovrà anche pagare sanzioni pari alla stessa cifra incassata o persino al doppio dell’importo.

COSA FARE IN CASO DI ERRORE

È quindi consigliabile non prendere alla leggera la domanda, affidandosi alla competenza di un intermediario qualificato come Unione Artigiani.

In ogni caso, se ci si accorge di aver compiuto un errore o di non essere in possesso dei requisiti richiesti, rettificare la propria posizione immediatamente. Infatti, se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l’istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia.

In particolare, per rinunciare all’assegno, devono essere compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).

La rinuncia può essere presentata anche oltre il periodo di 60 giorni previsto per la presentazione della richiesta e comporta la restituzione del contributo, nel caso in cui sia già stato erogato. Se invece la ricevuta di accoglimento dell’istanza non è ancora stata emessa, si può inviare una nuova istanza entro il periodo previsto.

La rinuncia per l’istanza che riguarda un contributo superiore a 150.000 euro deve essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e firmata digitalmente dal soggetto richiedente. L’indirizzo e-mail a cui recapitarla è Istanza-FP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Effettuare la rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente fa sì che non vengano applicate sanzioni. Qualora invece il contributo sia già stato accreditato sul conto corrente, viene consentita la regolarizzazione spontanea attraverso la restituzione del contributo dei relativi interessi, e attraverso il versamento delle relative sanzioni. A queste ultime, può essere applicata la riduzione da ravvedimento operoso prevista dalla legge.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI ED ASSISTENZA COMPLETA, CONTATTARE IL PROPRIO CONTABILE DI RIFERIMENTO DELL’UNIONE ARTIGIANI.


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