Art. 61 Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

IL DECRETO MARZO "CURA ITALIA" PUNTO PER PUNTO
“L’Unione Artigiani Vi è vicina in questo momento di grande difficoltà. Ce la faremo!”

I versamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili per:

  • a)federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  • c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

 

Non si fa luogo a rimborso di quanto versato.

 

 

 

 

NB: siamo in attesa di chiarimenti e modalità operative da parte degli Enti su chi e con quali modalità potrà aderire a tali misure. Nello specifico questo articolo non parla di IVA, si è in attesa  di ulteriori approfondimenti per capire se la sospensione prevista da questo articolo vale anche per i tassisiti (trasporto passeggeri terrestre)

 

Informazioni: Unione Artigiani Contabilità Tel. 02/8375941

 

L’Unione Artigiani Vi è vicina in questo momento di grande difficoltà. Ce la faremo!”


Unione Artigiani della Provincia di Milano
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