In coincidenza della scadenza del termine per la presentazione delle nuove domande di cassa integrazione ordinaria/CIGO, assegno ordinario/FIS e cassa integrazione guadagni in deroga/CIGD (fissato al 30 settembre u.s. dal decreto Agosto), l’INPS ha posticipato il predetto termine al 31 ottobre 2020 precisando che le domande presentate entro tale data saranno tenute in sospeso e definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Agosto (DL n. 104/2020) che dovrà ratificare la proroga.
Come è noto, il termine in questione riguarda, in fase di prima applicazione, le domande presentate dai datori di lavoro che abbiano sospeso o ridotto l’attività lavorativa dal 13 luglio 2020. Sono differiti al 31 ottobre anche i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione
dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra l’1 e il 31 agosto 2020.
Si rammenta che il decreto 104/2020 (decreto_agosto) ha previsto periodi aggiuntivi di trattamenti di integrazione salariale richiedibili da parte dei datori di lavoro che nel 2020 abbiano sospeso o ridotto l’attività lavorativa per Covid-19; in particolare la norma ha previsto un nuovo periodo complessivo di 18 settimane di trattamenti (9+9) compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020 a cui i datori di lavoro possono accedere indipendentemente dai periodi di cassa già fruiti precedentemente. Mentre l’accesso alle prime 9 settimane è gratuito e non prevede alcuna specifica condizione, l’accesso alle seconde 9 settimane è invece possibile esclusivamente per i datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e sia decorso il periodo autorizzato. E’ stato inoltre introdotto sempre sulle seconde 9 settimane l’obbligo di versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019. Il contributo, da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione del lavoro, è pari al 9% (per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%) e al 18% (per i datori di lavoro che non abbiano subito alcuna riduzione del fatturato).
Il contributo non è dovuto dai datori di lavoro che abbiano subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente all’1 gennaio 2019.
Nel riassumere le nuove disposizioni l’Istituto ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande precisando in particolare che:
– possono richiedere il nuovo periodo di 18 settimane di ammortizzatori sociali anche i datori di lavoro che non abbiano mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale Covid-19;
– le nuove disposizioni trovano applicazione esclusivamente ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 13 luglio 2020;
– superata la fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, le domande dovranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui
ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività;
– i periodi di integrazione salariale già autorizzati in base alle precedenti disposizioni legislative che si collocano, anche solo parzialmente, in periodi
successivi al 12 luglio 2020 sono automaticamente imputati (limitatamente ai periodi successivi alla predetta data) alle prime 9 settimane previste dal
nuovo decreto;
– i datori di lavoro, una volta ottenuta l’autorizzazione per fruire delle prime 9 settimane e decorso il relativo periodo, potranno presentare domanda per
accedere all’ulteriore periodo di 9 settimane ma, qualora non avessero effettivamente fruito per intero delle precedenti 9 settimane, non potranno richiederne il completamento;
– qualora le aziende, avendo esaurito i trattamenti spettanti in base ai precedenti decreti anticrisi, avessero richiesto trattamenti di cassa integrazione ai
sensi della disciplina ordinaria (d.lgvo 148/2015) relativamente a periodi successivamente rientrati nella disciplina del dl 104, potranno richiedere la
conversione delle settimane non ancora autorizzate e di quelle autorizzate, ma per le quali non siano stati emessi i relativi pagamenti dall’Istituto, in periodi
con causale “COVID-19 nazionale”; lo stesso vale per le domande di assegno ordinario/FIS che potranno essere convertite in periodi con causale
“COVID-19 nazionale” previa espressa richiesta di annullamento della precedente domanda e invio della nuova;
– per accedere al secondo periodo di 9 settimane i datori di lavoro dovranno presentare apposita domanda di concessione dei trattamenti con una causale
specifica “COVID-19 con fatturato” e con una dichiarazione di responsabilità in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. Le relative modalità di presentazione delle domande saranno fornite con successivo messaggio dell’INPS. La domanda può riguardare periodi non anteriori
al 14 settembre 2020 comunque da concludersi entro il 31 dicembre 2020. Si ribadisce infine che potranno accedere alle seconde 9 settimane solo
i datori di lavoro che abbiano già richiesto le prime 9 settimane e siano stati autorizzati ai relativi trattamenti.
Per maggiori informazioni ed assistenza: Ufficio Sindacale & Lavoro, 02/8375941.