Sì alle seconde case, villette a schiera comprese. No a castelli e altre abitazioni signorili. Poi tante altre novità.
La versione definitiva del superbonus al 110 per cento, la detrazione per gli interventi che rendono gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico e più sicuri sotto il profilo sismico, ha finalmente visto la luce con l’approvazione del testo del Decreto Rilancio alla Camera, ed ora attende il via libera definitivo dal Senato la prossima settimana e le successive norme e circolari applicative.
In attesa del completamento dell’iter legislativo, Unione Artigiani si sta adoperando per mettere a punto una serie di servizi alle imprese che vorranno sfruttare questa impostante occasione di rilancio. Dalle certificazioni energetiche agli accordi bancari per la cessione del credito di imposta, fino alla possibile realizzazione di reti di imprese.
Al momento, questi i principali aspetti offerti dal cosiddetto bonus 110%:
I pagamenti per i lavori di efficientamento andranno sostenuti entro la fine del 2021 per poter beneficiare della maxi agevolazione.
Riviste (al ribasso) le soglie massime di spesa detraibile, che variano a seconda del tipo di immobile. Ma resta il vincolo di migliorare di due classi energetiche l’edificio, mentre non c’è questa necessità per gli interventi antisismici. Potranno richiedere l’aiuto pure le associazioni del terzo settore e le società sportive dilettantistiche che intendono ristrutturare ad esempio gli spogliatoi.
Con l’approvazione dell’emendamento in commissione Bilancio per l’estensione del superbonus 110% anche alla seconda casa, la platea dei potenziali beneficiari si è allargata notevolmente: i cittadini potranno effettuare lavori di efficientamento energetico e adeguamento antisismico su due unità immobiliari.
Per i condomini fino a otto unità abitative i limiti di spesa per la realizzazione del cappotto termico e per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento sono fissati rispettivamente a quota 40 e 20 mila euro, mentre per i condomini con più di otto unità abitative l’asticella scende a 30 e 15 mila euro.
Per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno Ia soglia massima di spesa arriva a 50 mila euro.
I condòmini che hanno diritto al bonus possono essere persone fisiche, professionisti e imprese, anche società di persone o capitali. Non fa differenza invece la tipologia di unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale.
Si attendono però ulteriori chiarimenti (è in arrivo una circolare dell’Agenzia delle Entrate che scenderà più nel dettaglio) sulla possibilità o meno per i professionisti e le imprese che posseggono interi edifici, con più unità immobiliari, di attingere al bonus.
Le nuove detrazioni fiscali, come detto, sono operative dall’1 luglio 2020, ma mancano i provvedimenti attuativi che consentiranno di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Cosa è possibile fare già adesso? Valutare le caratteristiche dell’immobile da un punto di vista strutturale e impiantistico e accertarsi che vi siano le condizioni urbanistiche che consentono di accedere al superbonus, tanto per iniziare.
Non appena sarà varato il testo definitivo del Decreto Rilancio e verranno emanate le norme applicative e le circolari di chiarimento, Unione Artigiani sarà pronta a fornire consulenza completa.