Dal 15 giugno scorso é possibile presentare domanda per ottenere il contributo a fondo perduto concesso dal Governo e liquidato dall’Agenzia delle Entrate, ma i dubbi dei contribuenti sono ancora parecchi ed in tanti hanno paura di non aver compreso e di commettere errori in fase di compilazione, ma allo stesso tempo fremono dall’idea di poter ottenere il bonus con cui ripartire dopo gli effetti economici negativi determinati dal lockdown forzato causato dal Coronavirus. Giacché in caso di contributo non spettante le sanzioni applicabili vanno dal 100% al 200% ed inoltre é applicabile anche la pena prevista dall’art 316-ter del Codice Penale, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni, l’agenzia delle Entrate ha previsto una guida operativa che spiega come correggere la propria domanda in caso di errori o rinunciare spostaneamente al beneficio qualora ci si accorgesse di non averne in realtà diritto. Vediamo come fare
Per i contribuenti che hanno diritto ad ottenere il fondo perduto istituito dal decreto Rilancio, decreto legge n°34 del 19 maggio 2020, é possibile presentare domanda dal 15 giugno al 13 agosto 2020. Per quanti invece agiscano come eredi, ossia il richiedente rileva l’attività per conto del soggetto deceduto, i termini cambiano leggermente: sarà possibile inoltrare la domanda dal 25 giugno prossimo al 24 agosto 2020.
Attraverso la circolare n 15/E del 13 giugno scorso l’Amministrazione finanziaria ha chiarito alcuni aspetti relativi al beneficio, tra questi come agire qualora si commettessero degli errori e si volesse porre rimedio sia in fase di compilazione della domanda, sia in seguito, se si scoprisse di non aver in realtà diritto al contributo al fondo perduto richiesto e si volesse dunque revocare la propria istanza.
L’Agenzia delle Entrate effettua di suo due controlli, il primo avviene inizialmente su alcuni dati presenti nell’istanza ossia controlla in automatico l’esistenza del codice fiscale e la partita iva del richiedente, se ogni campo obbligatorio é stato compilato, se questo primo step ha esito positivo viene rilasciata una ricevuta di ‘presa in carico’ oltre all’invio di una comunicazione, attraverso PEC, qualora invece qualcosa non tornasse viene emessa una ‘ricevuta di scarto’.
Dopo la presa in carico, l’Agenzia eseguirà il secondo controllo, più approfondito, solo a seguito di questo verrà rilaciata una ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza e l’esecuzione del mandato di pagamento sull’iban indicato dal contribuente in fase di presentazione della domanda. E’ bene ricordare che quando il sistema predisponde l’istanza di pagamento non é più possibile per il contribuente modificare la domanda con un’istanza sostitutiva ma solo rinunciare alla stessa. L’Istanza sostitutiva che permette al contribuente di modificare i propri dati può essere invece trasmessa tra il primo ed il secondo controllo, per intenderci dopo aver ottenuto la ricevuta di presa in carico.
Prima di incorrere in sanzioni pecuniarie e penali, se il contribuente si accorgesse di errori grossi anche dopo aver ottenuto la ricevuta che attesta il mandato pagamento, può inoltrare un’istanza di rinuncia totale al fondo perduto.
Può presentare la rinuncia anche dopo la chiusura della finestra temporale della presentazione delle domande. E’ possibile dunque ravvedersi anche all’ultimo, ossia qualora sia l’Amministrazione finanziaria ad accorgersi dell’indebita fruizione del beneficio, é concesso al contribuente la possibilità di restituire spontaneamente quanto percepito attravero un F24 in cui si dovrà versare oltre alla somma indebitamente ricevuta anche interessi e sanzioni, con possinbilità di ravvedimento operoso.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI ED ASSISTENZA CONTATTARE IL PROPRIO CONTABILE DI RIFERIMENTO DELL’UNIONE ARTIGIANI.