Le recenti misure adottate da Governo, Regioni e Province/Comuni interessati, tesi alla prevenzione e contrasto alla diffusione del “Coronavirus”, possono avere pesanti negative ripercussioni sulle attività delle Imprese (soprattutto quelle artigiane e PMI) e sui lavoratori da queste dipendenti.
Tra i tanti, possono infatti verificarsi i seguenti casi (che, riteniamo, possano più frequentemente coinvolgere le imprese nostre associate):
- attività aziendale sospesa o ridotta:
possono verificarsi casi in cui l’attività dell’impresa sia temporaneamente sospesa o drasticamente ridotta. Tra questi:
+ gli effetti del Decreto Legge 23/2020 e dell’Ordinanza Ministero della Salute / Regione Lombardia, che impongono la chiusura totale / parziale anticipata (alle ore 18:00) di molte attività,
+ il diretto coinvolgimento dell’Impresa artigiana nella sospensione / riduzione a monte dell’attività ad opera delle sue dirette committenti, nel cui “indotto” si trova ad operare,
+ l’impossibilità del lavoratore ad accedere alla sede aziendale per via di restrizioni / blocchi della viabilità lungo il percorso casa / lavoro e viceversa.
Al riguardo, il 2 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto legge n. 9/2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale il Governo ha introdotto la possibilità di usufruire anche di ammortizzatori sociali “in deroga” per le imprese non già coperte dagli ordinari strumenti di sostegno ed integrazione al reddito (quali la CIG/O – cassa integrazione guadagni ordinaria, l’FSBA / Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato, il FIS – Fondo integrazione Salariale e la CIG/S – cassa integrazione guadagni straordinaria).
In particolare, per le imprese artigiane aderenti alle forme di Bilateralità regionali (per la Lombardia, ELBA) ed in regola con i relativi versamenti, si può valutare l’attivazione di procedure di cassa integrazione guadagni o, richiedere le prestazioni dell’FSBA / Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato. Riteniamo pur sempre possibile, in ogni caso, imputare le ore così non lavorate dai dipendenti a “ferie / permessi”, in particolare se sono riconducibili a residui di anni precedenti.
Proprio rispetto alla possibilità di attivare le prestazioni di FSBA, la CLAAI / Unione Artigiani e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto in questi giorni un accordo interconfederale che prevede, per tutti i datori di lavoro operanti sull’intero territorio nazionale ed iscritti al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, l’intervento delle prestazioni erogate dal Fondo fino ad un massimo di 20 settimane nell’arco del biennio mobile, a copertura di riduzioni / sospensioni dell’attività aziendale determinate dal coronavirus.
Quando le particolari mansioni del lavoratore lo consentono (ad esempio, alcune figure impiegatizie dell’area amministrativa e commerciale), è infine possibile ricorrere in alternativa a temporanee forme di lavoro agile, detto anche “smart working”, consentendo così al lavoratore di svolgere la propria prestazione dal proprio domicilio, invariate le mansioni svolte, l’orario di lavoro, l’inquadramento ed il trattamento retributivo, nel rispetto delle procedure e comunicazioni telematiche obbligatorie (seppure temporaneamente semplificate) verso il Ministero del Lavoro;
- lavoratori assenti dal lavoro per i quali sia cautelativamente disposta dalle autorità sanitarie la “quarantena”:
si tratta di lavoratori posti in osservazione dalle strutture sanitarie, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus.
In questo caso (che ipotizziamo limitatissimo), la ragione dell’allontanamento dal posto di lavoro è quindi da ricondurre ad un provvedimento disposto dall’autorità (presìdi sanitari), vincolante e che prevale ad ogni effetto sulla volontà dell’impresa e/o del lavoratore.
Riteniamo al riguardo applicabile la complessiva normativa in materia di “malattia” del lavoratore, anche ai fini contrattuali e retributivi (giustificazione dell’assenza a mezzo produzione relativa attestazione medica, applicazione del trattamento economico e della conservazione del posto secondo la disciplina specifica prevista dal CCNL applicato in azienda);
- volontaria assenza del lavoratore dal posto di lavoro per paura di contagio:
in questo caso non vi è alcuna specifica ragione che autorizzi il lavoratore ad assentarsi volontariamente dal posto di lavoro, pur in assenza di ogni superiore provvedimento che impedisca il tragitto casa / lavoro o che vieti l’allontanamento dal domicilio.
In tali ipotesi, la mancata prestazione lavorativa è ad ogni effetto equiparabile ad un’immotivata assenza dal lavoro.
L’impresa può quindi decidere di attivare le procedure di preventiva contestazione disciplinare dell’assenza immotivata e, nel rispetto delle procedure previste dalla legge (contestazione, attesa dei termini minimi per le giustificazioni, decorsi i quali può comunicare al dipendente per iscritto la sanzione disciplinare), dalle quali – in presenza di prolungata ed ingiustificata astensione dal lavoro – si può astrattamente procedere anche al licenziamento.
L’Ufficio Sindacale & Lavoro dell’Unione Artgiani resta a disposizione per ogni ulteriore necessità ed in particolare per valutare i presupposti ed assistere le Imprese coinvolte nelle procedure di cui sopra. Tel. 02/8375941.