Lo scontrino elettronico: obblighi e criticità

 

Dopo la fattura elettronica arriva lo scontrino elettronico, che manderà in pensione – dopo quasi 40 anni di vita – il vecchio tagliando cartaceo necessario per comprovare gli acquisti.

Il cambiamento riguarderà dal 1° luglio 2019 solo gli esercizi commerciali che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore ai 400mila euro. L’obbligo scatterà poi per tutti gli esercizi commerciali in Italia dal 1° gennaio 2020.

Si ricorda che la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi per la cessione di beni o prestazioni di servizi effettuati tramite distributori automatici è già obbligatoria.

 

 

Cosa si intende per SCONTRINO ELETTRONICO?

Lo scontrino elettronico (o digitale) è l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica di scontrini all’Agenzia delle Entrate, è un sistema dunque che porterà alla comunicazione diretta tra il negozio e l’Agenzia delle entrate.

Il registratore telematico produrrà un “documento commerciale” che andrà a sostituire sia gli scontrini fiscali, che le ricevute fiscali, con valenza solo commerciale o anche fiscale.

In particolare qualora emesso in modalità ordinaria, ossia senza valenza fiscale, può non contenere alcun dato del cliente, dovendo contenere esclusivamente le seguenti informazioni:

  • data e ora di emissione; numero progressivo;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
  • numero di partita Iva dell’emittente; ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Dall’entrata in vigore dell’obbligo normativo il bigliettino cartaceo potrà ancora essere usato, ma non avrà valore fiscale. Significa che non conterrà informazioni sulla partita IVA dell’esercizio commerciale, né indicazioni sulle imposte pagate nel corso della transazione. Non essendo “fiscale” questo documento commerciale servirà soltanto all’acquirente come prova dell’acquisto per ottenere eventuali rimborsi o sostituzioni.

 

Praticamente, cosa cambia nella gestione dei corrispettivi?

Per le imprese e gli operatori saranno richiesti sicuramente i seguenti adempimenti:

  1. gli esercenti dovranno dotarsi di un registratore telematico (RT) collegato a internet, oppure adattare l’attuale registratore di cassa, al fine di poter memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri in formato XML all’Agenzia delle Entrate;
  2. la trasmissione dei dati dovrà avvenire al momento della chiusura giornaliera, ove il registratore telematico in totale autonomia (oppure il server-RT) genererà il file XML riportante i dati dei corrispettivi della giornata, apporrà al file XML il sigillo digitale e lo trasmetterà all’Agenzia delle Entrate;
  3. in caso di scarto del file xml dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà al massimo 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto
  4. il file XML potrà avere una dimensione massima di 1 MB;
  5. è possibile memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri tramite l’impiego di una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e usabile anche su dispositivi mobili;
  6. gli esercenti con più punti cassa per singolo punto vendita devono far certificare annualmente il proprio bilancio d’esercizio e devono dotarsi del processo di controllo che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al Modello di organizzazione, gestione e controllo del decreto legislativo 8 giugno 2001;
  7. gli esercenti non dovranno più emettere lo scontrino fiscale oppure la ricevuta fiscale, ma dovranno emettere unicamente il documento commerciale (in modalità cartacea o digitale), che però non avrà valenza fiscale (tranne nei casi in cui viene aggiunto il codice fiscale oppure la partita Iva), ma potrà costituire titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia;
  8. il documento commerciale potrà essere di tre tipologie: vendita/prestazione, reso merce, annullamento e qualora riporti il CF o la p.Iva, sarà un documento fiscalmente rilevante e utile a consentire per esempio l’emissione della fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo.

 

Chi sono i soggetti obbligati?

L’obbligo dello scontrino elettronico al posto di quello cartaceo è per tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR 633/1972 che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate (cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio ovvero prestazione di servizi in locali aperti al pubblico, quali alberghi, ristoranti, bar, parrucchieri, nonché falegnami e altre categorie di artigiani che si pongono in rapporto immediato e diretto con il privato) e non tenuti all’emissione della fattura elettronica (salvo richiesta da parte del cliente).

 

Sono esclusi dall’emissione dello scontrino elettronico*:

  • i tabaccai e coloro che vendono beni soggetti a Monopolio di Stato
  • tassisti e Ncc
  • benzinai
  • produttori agricoli
  • notai
  • negozianti che vendono cartoline e souvenir
  • ambulanti che vendono caldarroste, gelati, dolci, panini fuori dagli stadi ecc.
  • ombrellai, calzolai, arrotini, sarte, ricamatrici calzolai

*elenco in corso di aggiornamento, in funzione dei decreti attuativi e dei chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.

 

Sanzioni

Chi non si adegua all’obbligo di emissione degli scontrini e delle ricevute telematiche rischia pesanti sanzioni, pari al 100% dell’imposta relativa. E se il comportamento persiste per un quinquennio si potrà rischiare, addirittura, la sospensione dell’attività.

 

Quali sono i vantaggi?

Tutti gli incassi della giornata verranno inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate. In questo modo si potranno confrontare istantaneamente le uscite (le vendite) e confrontare l’Iva incassata e quella pagata per il magazzino.

Non più necessario stampare i corrispettivi mensili e portarli al proprio consulente fiscale (commercialista, associazione di categoria, ecc.), ma potrà essere il consulente fiscale stesso ad operare in totale autonomia, con dati certi e flessibilità nei tempi.

Inoltre, è poi previsto uno sconto fiscale pari al 50% del costo per l’acquisto dei nuovi registratori di cassa in grado di memorizzare gli scontrini, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento.  Il credito di imposta, per acquisto o ammodernamento del registratore di cassa, è utilizzabile in compensazione a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la relativa fattura. È necessario che il pagamento della fattura sia tracciabile (NO in contanti).

 

Quali sono i prossimi passi?

Da rilevare che si è in attesa di due decreti:

  1. un primo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che dovrà prevedere specifici esoneri in ragione della tipologia di attività esercitata;
  2. un secondo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che dovrà individuare specifiche zone che potranno continuare a certificare le operazioni mediante il rilascio della ricevuta fiscale oppure dello scontrino fiscale.

Sulla reale ed operativa disciplina degli scontrini fiscali e della trasmissione telematica dei dati sono necessari dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e i decreti attuativi del provvedimento.

Unione Artigiani manterrà monitorata la situazione e attraverso i propri canali (sito www.unioneartigiani.it, newsletter, social facebook.com/unioneartigianimilano e ufficio Tributario), vi aggiornerà nei mesi a seguire riguardo ogni novità o modifica della norma e la sua conseguente applicabilità.

Nel frattempo, per informazioni e assistenza, è possibile rivolgersi all’Ufficio Fiscale & Tributario al numero 02/83785941 o all’indirizzo e-mail ufficio.tributario@unioneservizi.it