Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente, 48 ore prima di Natale, il decreto legislativo per la costituzione dell’Albo Nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini di valorizzazione turistica e commerciale. Il testo, che tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato, della Conferenza delle regioni e dall’Anci, detta misure uniformi per la tutela e la valorizzazione degli esercizi di vicinato di cui al dlgs n.114/1998, dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane che presentino particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale.

comuni, le unioni di comuni, le regioni, le città metropolitane e le province, possono costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e, ove previsto dalle norme regionali o locali, degli esercizi pubblici “storici”, presenti nel proprio territorio, nei quali saranno elencate le attività esistenti da almeno 50 anni o (o anche meno, lo decideranno le regioni) cconnotati da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati, e che abbiano le caratteristiche dimensionali dell’esercizio “di vicinato”.
In caso di subentro,  la qualificazione sarà mantenuta a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità nell’attività con riferimento al settore merceologico, alle modalità di vendita o di produzione e, ove possibile, alle caratteristiche strutturali dei locali. L’ipotesi di subentro sarà però ammissibile in favore del dipendente che abbia operato presso l’attività per almeno dieci anni e che sia in possesso di adeguata qualificazione

Discorso diverso per le attività “di eccellenza”, cioè imprese che abbiano svolto nello stesso locale, da almeno 70 anni continuativi, un’attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico, connotate da un particolare interesse storicoculturaleartisticoturistico o merceologico o legato alle tradizioni locali, che abbiano conservato, per quanto possibile, l’aspetto storico, gli interni e gli arredi. Esse devono essere state gestite per almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia con continuità dell’attività storica e con il mantenimento della qualità e dell’eccellenza, ma potrà essere titolare delle stesse anche un subentrante “non di famiglia”, alle stesse condizioni sopra descritte per il subentro negli esercizi “storici”, quindi dieci anni di lavoro presso l’esercizio.