A PARTIRE DAL 1° DICEMBRE 2024
Per ogni utilizzazione abusiva constatata, sia per eventi di spettacolo e intrattenimento che per la Musica d’Ambiente, sono dovuti i seguenti importi:
• Penali: 30% dell’importo dovuto per Diritto d’autore.
• Spese di istruttoria: importo fisso di € 75,00 (oltre IVA se dovuta) a parziale copertura delle attività di controllo e di recupero del credito.
RIDUZIONI
Sono previste delle riduzioni applicabili solo in caso di constatazione di prima attività abusiva nell’arco di 365 giorni a condizione che il pagamento dell’importo complessivo dovuto sia eseguito entro i seguenti termini.
• Penali
Riduzione dal 30% al 15% in caso di pagamento dell’intero importo dovuto entro 15 giorni dalla data del controllo.
Riduzione dal 30% al 20% in caso di pagamento dell’intero importo dovuto entro 30 giorni dalla data del controllo.
• Spese di istruttoria
Riduzione da € 75,00 a € 30,00 in caso di pagamento dell’intero importo dovuto entro 15 giorni dalla data del controllo.
Riduzione da € 75,00 a € 50,00 entro 30 giorni dalla data del controllo.
PENALI PROGRESSIVE
Solo per gli eventi di spettacolo e trattenimento sono previste penali progressive in caso di più eventi abusivi constatati nell’arco di 365 giorni.
Per ogni evento abusivo successivo al primo, l’organizzatore sarà tenuto a corrispondere una penale progressiva secondo il seguente schema:
50% sul secondo evento abusivo, se per l’evento abusivo precedente è stata applicata una penale del 30% (o 15% o 20% a seconda della data di pagamento) e non sono trascorsi almeno 365 giorni dalla precedente violazione;
100% sul terzo evento abusivo, se per l’evento abusivo precedente è stata applicata una penale del 50% e se nell’arco del periodo di riferimento sono stati constatati complessivamente tre eventi abusivi;
200% sul quarto evento abusivo e successivi, se nell’arco del periodo di riferimento sono stati constatati complessivamente 4 o più eventi abusivi.
Per le altre tipologie di violazioni (ritardo pagamenti, mancata consegna dei programmi, ecc.) si rinvia a quanto previsto dalle condizioni generali di Permesso pubblicate sul sito SIAE (www.siae.it).