La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171/2024 ha nuova confermato l’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’IRAP.
La Corte, con la sentenza n. 262/2020 già riconosce carattere strutturale alla deduzione dell’IMU sugli immobili strumentali con riguardo all’IRES e chiarisce ora la diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle specifiche basi imponibili.
«Poiché l’IMU sarebbe un costo che l’impresa sostiene obbligatoriamente per svolgere la propria attività – riporta la nuova sentenza – negare che questa imposta possa concorrere alla determinazione del «valore della produzione netta» significherebbe applicare l’IRAP «in relazione ad un valore aggiunto, sotto forma di profitto (i.e. alla differenza tra i ricavi di cui alla voce A del conto economico e i costi di cui alla voce B), non realmente prodotto e che, dunque, non può essere distribuito all’imprenditore».
In sostanza, si conferma che la diversa natura dei due tributi rende impossibile secondo la Cassazione considerare l’IMU deducibile dall’IRAP.