Entra in vigore dalle 00.01 di venerdì 2 agosto fino al ore 24.00 di sabato 31 agosto la nuova Ordinanza Sindacale n. 31 del 22/07/2024 per la tutela del decoro, dell’ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate alla ” MOVIDA”.

 

OGGETTO DEL DIVIETO 

Vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina

 

LE IMPRESE DESTINATARIE DELL’ORDINANZA

Tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food

 

LE ZONE INTERESSATE

1) Area Duomo;

2) Area Arco della Pace;

3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;

4) Area Nolo;

5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;

6) Area Isola;

7) Area Lazzaretto;

8) Area Melzo;

9) Area Sarpi;

10) Area Bicocca;

11) Area Leonardo Da Vinci

12) Area 5 vie

 

GLI ORARI DEI DIVIETI E CIÓ CHE È CONSENTITO

Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della “MOVIDA”, meglio indicate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.

Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;

Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, fatta salva l’ introduzione di altri divieti e prescrizioni, resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l’uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all’interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine