Ecco l’ammontare delle sanzioni mirate a colpire il lavoro irregolare nell’ambito degli appalti (Rif. Art. 29 del DL. 19/2024).
Con la Nota n. 1091/2024 del 18 giugno 2024, l’INL chiarisce tutte le novità.
Dal 2 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto), in caso di esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione (appalto e distacco senza requisiti di legittimità), è prevista sia per utilizzatore e somministratore la pena dell’arresto fino a un mese o l’ammenda di euro 60 più il 20% (quindi 72 euro) per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (come previsto dalla Legge n. 145/2018).
Il DL n. 19/2024 ha innalzato del 30% le sanzioni per il lavoro nero, confermando l’aumento del 20% per le violazioni di cui all’articolo 18 del Dlgs 276/2003.
Le due sanzioni sono considerate alternative. Pertanto, gli ispettori dovranno adottare la prescrizione obbligatoria e invitare il datore di lavoro a richiedere la sanatoria dell’irregolarità.
A QUANTO AMMONTANO LE NUOVE SANZIONI
VIOLAZIONE |
SANZIONE INCREMENTATA |
Appalto e distacco illeciti |
72 euro |
Somministrazione non autorizzata |
72 euro |
Ammenda amministrativa |
1/4 del massimo (18 euro) |
Sanzione minima |
5.000 euro |
Sanzione massima (non riducibile) |
50.000 euro |
Recidiva semplice (+40%) |
84 euro |
Recidiva specifica (+60%) |
96 euro |