Comunichiamo che nella serata di martedì 5 marzo 2024 la CLAAI, unitamente alle altre Organizzazioni Datoriali dell’Artigianato e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, ha sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area Legno-Lapidei, scaduto il 31 dicembre 2022.

L’accordo in parola, che scade il 31 dicembre 2026, prevede alcune disposizioni normative volte a migliorare alcuni istituti contrattuali che hanno assunto una importante rilevanza strategica nella gestione dei rapporti di lavoro.

 

Per quanto riguarda la parte economica, l’accordo che uniamo alla presente, prevede un incremento complessivo in termini percentuali inferiore rispetto a quanto certificato dall’ISTAT nella previsione IPCA per il quadriennio di vigenza del CCNL (2023-2026).

In particolare per il Settore del Legno – Imprese artigiane – l’aumento a livello D è pari a € 180 lordi sui minimi tabellari con le seguenti Tranches: € 55 dal 1° marzo 2024, € 50 dal 1° gennaio2025, € 40 dal 1° gennaio 2026, € 35 dal 1° ottobre 2026.

Per il Settore del Legno – PMI ( Piccole medie Imprese ) – a livello D l’incremento è pari a € 181 lordi sui minimi tabellari con le seguenti Tranches: € 55 dal 1° marzo 2024, € 50 dal 1° gennaio 2025, € 40 dal 1° gennaio 2026,€ 36 dal 1° ottobre 2026.

 

Per il settore dei Lapidei-Imprese artigiane – l’incremento mensile a regime calcolato sul livello 5° è pari a €189 lordi distribuiti con le seguenti decorrenze: € 55 dal 1° marzo 2024, € 50 dal 1° gennaio 2025, € 40 dal 1° gennaio 2026, € 44 dal 1° ottobre 2026.

Per il settore dei Lapidei-PMI – l’incremento mensile a regime calcolato sul livello 5° è pari a € 191 lordi distribuiti con le seguenti decorrenze: € 55 dal 1° marzo 2024, € 50 dal 1° gennaio 2025, € 40 dal 1° gennaio 2026, € 46 dal 1° ottobre 2026.

Per quanto riguarda la parte normativa, come già anticipato , evidenziamo sinteticamente le seguenti innovazioni :

  • il contratto a tempo determinato è stato aggiornato alla luce delle ultime novità normative sopravvenute nei mesi successivi alla firma del precedente accordo. A seguito di tale adeguamento è stata confermata la possibilità di stipulare, rinnovare o prorogare i rapporti a termine per i periodi successivi ai primi dodici mesi a fronte delle causali individuate dalle parti firmatarie.
  • resta inoltre confermato il limite massimo complessivo di 36 mesi in deroga a quanto previsto dalla normativa di legge.
  • revisionati integralmente i periodi di preavviso in caso di licenziamento e di dimissioni.

Tale revisione offre una riposta ad un’esigenza particolarmente sentita dalle imprese negli ultimi anni e consente ai datori di lavoro di avere a disposizione la risorsa dimissionaria per un periodo decisamente più ampio rispetto al passato, al fine di avere più tempo per reperire nuovo personale.

Precisiamo inoltre, che nelle prossime settimane le parti firmatarie costituiranno una commissione per l’aggiornamento della classificazione del personale e dell’apprendistato.

Si tratta di una disposizione rilevante per andare incontro alle nuove esigenze di aggiornamento e specializzazione delle competenze richieste dal mercato.

Ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale (15 mesi) è stato riconosciuto un importo forfettario una tantum di € 130,00 da erogare in due tranche. La prima di € 65 con la retribuzione del mese di aprile 2024, la seconda di € 65 con la retribuzione del mese di maggio 2024.

Gli importi riconosciuti, inoltre, ci permettono di riaffermare la qualità della nostra rappresentanza sindacale, avendo rinnovato un contratto leader nei settori e, al contempo, di aver mantenuto uno strumento competitivo ed efficace nel panorama contrattuale di riferimento.