Dal 1° aprile 2024 cambia la disciplina dello smart working. Il lavoro agile non sarà più un vero e proprio diritto del lavoratore ma una modalità di esecuzione della prestazione di cui il dipendente potrà usufruire compatibilmente con le esigenze aziendali e, dunque, di comune accordo con il datore di lavoro.

Condizione principale per l’accesso allo smart working sarà proprio la sottoscrizione di un accordo individuale scritto tra le parti, mentre nella disciplina previgente era sufficiente una semplice e mail.

 

TI SERVE UN AIUTO PER REDIGERE L’ACCORDO?

  • ufficio.sindacale@unioneartigiani.it
  • 02 8375941

 

COSA DEVE RIPORTARE L’ACCORDO 

  • la durata dell’accordo (a tempo indeterminato o determinato);
  • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta in smart working anche con riguardo alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, sempre ovviamente nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
  • gli strumenti di lavoro utilizzati, i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa in smart working, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  • l’attività formativa necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali;
  • l’organizzazione della giornata lavorativa;
  • il diritto alla disconnessione.

NOTA BENE: L’azienda è obbligata a conservare l’accordo per 5 anni dalla sua sottoscrizione

COME E A CHI VA FORMALMENTE COMUNICATO

Le comunicazioni devono essere inviate mediante l’ordinaria procedura con l’applicativo sul portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, entro i 5 giorni successivi dall’inizio della prestazione, o dall’ultimo giorno comunicato per le comunicazioni di proroga, indicando i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Il datore di lavoro non in regola è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.