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QUI LA GUIDA PASSO DOPO PASSO A CURA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

 

Caso A

Sei già iscritto all’elenco ministeriale (art. 7, D.Lgs. 137/2022)?

Conservi il numero di iscrizione ITCA assegnato ma entro il 28 febbraio 2024 devi integrare i dati mancanti relativi al fabbricante e ai dispositivi medici che si intende mettere a disposizione sul territorio italiano, secondo quanto stabilito dal DM 9 giugno 2023.

 

Caso B

Sei un fabbricante iscritto negli elenchi del Ministero (in base alla vecchia normativa CEE 93/42) e non hai inviato alcuna nuova comunicazione da giugno 2022?

È richiesta una nuova iscrizione da effettuarsi entro il 28 febbraio 2024.

L’effettuazione della registrazione conferirà immediatamente un nuovo numero di iscrizione (ITCA) e non sarà necessario effettuare la procedura di cancellazione del precedente.

 

La procedura prevista per entrambi i casi è completamente on-line attraverso il portale impresainungiorno.gov.it nella sezione dedicata al Ministero della Salute.

Tra le informazioni richieste, anche se non obbligatoria, è stata inserita quella relativa al codice attività del fabbricante.

 

RICORDA CHE… 

Il numero di iscrizione ITCA deve essere indicato in fattura e sulla dichiarazione di conformità.

 

OCCHIO ALLE SANZIONI!

I fabbricanti registrati ma i cui dati non sono aggiornati rischiano una sanzione da 8.150 a 48.500 €.

I laboratori non registrati come fabbricanti possono incorrere in una sanzione da 24.200 a 145.000 € per ogni dispositivo medico su misura privo di documentazione.

 

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È indispensabile la presenza del titolare per la gestione dei dati tecnici da inserire nel portale.