ATTENZIONE: TI SERVE LA FIRMA ELETTRONICA O DIGITALE CNS E IL TUO SPID
TI AIUTA UNIONE ARTIGIANI.
CHIAMACI PER FISSARE UN APPUNTAMENTO
QUI LA GUIDA PASSO DOPO PASSO A CURA DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Caso A
Sei già iscritto all’elenco ministeriale (art. 7, D.Lgs. 137/2022)?
Conservi il numero di iscrizione ITCA assegnato ma entro il 28 febbraio 2024 devi integrare i dati mancanti relativi al fabbricante e ai dispositivi medici che si intende mettere a disposizione sul territorio italiano, secondo quanto stabilito dal DM 9 giugno 2023.
Caso B
Sei un fabbricante iscritto negli elenchi del Ministero (in base alla vecchia normativa CEE 93/42) e non hai inviato alcuna nuova comunicazione da giugno 2022?
È richiesta una nuova iscrizione da effettuarsi entro il 28 febbraio 2024.
L’effettuazione della registrazione conferirà immediatamente un nuovo numero di iscrizione (ITCA) e non sarà necessario effettuare la procedura di cancellazione del precedente.
La procedura prevista per entrambi i casi è completamente on-line attraverso il portale impresainungiorno.gov.it nella sezione dedicata al Ministero della Salute.
Tra le informazioni richieste, anche se non obbligatoria, è stata inserita quella relativa al codice attività del fabbricante.
RICORDA CHE…
Il numero di iscrizione ITCA deve essere indicato in fattura e sulla dichiarazione di conformità.
OCCHIO ALLE SANZIONI!
I fabbricanti registrati ma i cui dati non sono aggiornati rischiano una sanzione da 8.150 a 48.500 €.
I laboratori non registrati come fabbricanti possono incorrere in una sanzione da 24.200 a 145.000 € per ogni dispositivo medico su misura privo di documentazione.
COME TI AIUTA UNIONE ARTIGIANI
Ti serve assistenza? Contatta il tuo referente Albo e concorda un appuntamento.
È indispensabile la presenza del titolare per la gestione dei dati tecnici da inserire nel portale.