Al fine di evitare al datore di lavoro ogni possibile rischio di sanzioni, da parte dell’INAIL, al verificarsi di un infortunio sul lavoro, anche in itinere, del proprio dipendente / socio lavoratore (anche se è lo stesso legale rappresentante), l’Ufficio Sindacale di Unione Artigiani ricorda i minimi adempimenti previsti dalla normativa in vigore:

1. il lavoratore deve immediatamente avvisare (o far avvisare, nel caso in cui non potesse) il proprio datore di lavoro, spiegando come e dove è avvenuto l’infortunio, a prescindere dalla sua durata (anche un giorno);
2. il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni / 48 ore dalla ricezione da parte del lavoratore del certificato;
3. il termine di 48 ore è ridotto a 24 nei soli casi di rischio morte o avvenuto decesso dell’infortunato;
4. in caso di omessa o tardiva denuncia, è applicata dall’INAIL al datore di lavoro una pesante sanzione amministrativa (all’incirca 1.300 €, a prescindere dall’entità del ritardo e/o dalle relative motivazioni);
5. l’obbligo di denuncia di cui sopra (e quindi anche l’applicazione delle sanzioni al superamento del termine di 24/48 ore) vale sia nel caso in cui l’infortunato sia il lavoratore dipendente / il collaboratore / il coadiuvante familiare, sia come detto sia il socio lavoratore non dipendente / socio amministratore / legale rappresentante, a tale fine equiparato al lavoratore subordinato;
6. la denuncia telematica di infortunio va fatta dal datore di lavoro all’INAIL sul portale dell’Istituto (attraverso i nostri Uffici) in tutte le ipotesi, pena la sanzione suddetta, anche nei casi in cui gli operatori di Pronto Soccorso sostenessero che tutta la documentazione è stata da loro direttamente inviata all’INAIL.

Si tratta infatti di due adempimenti paralleli, dei quali:

a. l’uno – a carico del Pronto Soccorso – teso all’invio all’Istituto della sola documentazione medica / sanitaria e
b. l’altro – a carico del datore di lavoro – consistente nella denuncia dell’infortunio, delle cause e della dinamica dell’evento, nonché della comunicazione dei dati salariali dell’infortunato.

Gli Uffici dell’Unione restano a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

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