SUPERBONUS 110%

COSA CAMBIA COL DECRETO FISCALE DOPO LA SCADENZA DEL 31 DICEMBRE 2023

 

Il Decreto Fiscale, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non prevede alcuna proroga ma opera di fatto una parziale sanatoria per coloro che non sono riusciti a terminare e asseverare tutti i lavori entro il 2023. Quindi:

  • sarà riconosciuto il credito d’imposta Superbonus 110% per tutti i lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023
  • per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024 si confermano le percentuali di detrazione previste a legislazione vigente, ovvero il 70% nel 2024 e il 65% nel 2025
  • chi non ha terminato l’intervento entro la fine dell’anno e ha un credito fiscale con lo Stato non dovrà restituirlo

Per i cittadini con un reddito inferiore ai 15.000 € e con uno stato di avanzamento lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, verrà attivato un fondo che compenserà la differenza tra il 70% di agevolazione prevista dal primo gennaio e il 110%, a patto che l’intervento complessivo venga concluso (con spese e asseverazione) entro il 31 ottobre 2024 e con il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Il contributo sarà esentasse e versato dall’Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità che saranno definite entro 60 giorni dal Ministero dell’Economia.

Viene inoltre eliminata la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data del 31 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo.

 

 

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%

DAL 2024 STOP ALLO SCONTO IN FATTURA E AL RIFACIMENTO DI INFISSI E BAGNI

LE ECCEZIONI

 

Il Decreto Fiscale approvato ieri dal Consiglio dei Ministri e in vigore dal 30 dicembre include una stretta anche al Bonus Barriere architettoniche 75%, la detrazione d’imposta (usufribile anche con lo sconto in fattura o con la cessione del credito) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per interventi in favore di persone con disabilità motorie in edifici già esistenti. 

Dal 2024 invece: 

  • Il bonus sarà utilizzabile solo come detrazione di imposta e non sarà più possibile usufruire dello sconto in fattura o effettuare la cessione del credito
  • Il bonus non sarà più utilizzabile per il cambio dei serramenti o la ristrutturazione dei bagni
  • Il bonus sarò utilizzabile solo per gli interventi su scale e rampe con l’installazione di ascensori, servoscale e piattaforme elevatrici
  • Sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti
  • Occorrerà effettuare i pagamenti tramite bonifico parlante

Che cosa accade ai contratti stipulati che prevedevano l’intervento nel 2024 con sconto in fattura?

  • I contratti sono vanificati a meno che:
  • 1) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessaria
  • 2) se non era prevista la presenza del titolo abilitativo, il contratto resta valido se erano già iniziati i lavori o se sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Restano in vigore gli sconti in fattura e la cessione dei credito rispetto relative alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, requisito reddituale che non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità (accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

La detrazione, ristretta ora quindi agli interventi su scale e rampe con l’installazione di ascensori, servoscale e piattaforme elevatrici, potrà ora solo essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.