Ingresso, permanenza e fuoriuscita dal regime dei forfetari sono i punti più rilevanti della circolare – pdf 32/E pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e che riporta le risposte a diversi casi.Tra quelli più rilevanti si segnala che il superamento del limite di 100mila euro di reddito percepiti nel corso dell’anno comporta l’applicazione delle regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Quindi attenzione alla soglia!

Il regime forfetario ora prevede una soglia non superiore a 85mila euro (legge di Bilancio 2023). È stata, inoltre, introdotta una speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno.

Se invece in corso d’anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85mila euro ma comunque inferiore ai 100mila, si rimane all’interno del regime forfetario nell’anno in corso per uscirne in quello successivo e ciò comporta la rettifica dell’Iva non detratta.

I contribuenti che, invece, nel corso dell’anno superano la soglia dei 100mila euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno.

In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’Iva, entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta. Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.

Le risposte ai quesiti – Nell’ultimo paragrafo la circolare fornisce alcuni chiarimenti.
Ad esempio, se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di 100mila euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività.
Inoltre, viene chiarito anche che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1° gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85mila euro, senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

Per ulteriori informazioni contattare il contabile di riferimento.