Entrato in vigore dal 15 giugno 2023, con una serie di tappe il decreto RENTRI, ovvero il DM 4 aprile 2023, n. 59
“Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.
Il decreto che puoi scaricare qui, si compone di 24 articoli e tre allegati.
La sigla R.E.N.T. Ri è l’acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, ovvero il nuovo registro digitale che in futuro permetterà la tracciabilità dei rifiuti attraverso documentazione digitale al 100%.
Per quanto riguarda le imprese artigiane, l’applicazione del RENTRI è prevista fra due o tre anni, a seconda del numero di dipendenti e dalle tipologie di rifiuti prodotti.
In particolare:
– per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi;
– per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE definirà le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.
Il RENTRi è gestito dal MASE con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del Sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale
Attenzione: in caso di inadempimenti sono già previste sanzioni (art. 258 TUA, c. 10-13).
Seguiranno aggiornamenti.