Dopo l’ultimo ok del Senato, in attesa della pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Cessioni, ricordiamo i punti principali del provvedimento come modificato dal Parlamento:

 

  • Prorogato al 30 settembre il termine per effettuare le spese di ristrutturazione nelle villette, recuperando l’agevolazione del 110 per cento, purchè alla data del 30 settembre 2022 il cantiere avesse raggiunto la soglia del 30% dell’avanzamento attestato da una dichiarazione del direttore lavori. Chi inizia oggi una ristrutturazione di una villetta agevolata con il superbonus avrà il 90%, condizionato al nuovo quoziente famigliare.

 

  • Prorogata al 30 novembre la scadenza per effettuare le comunicazioni di cessione e sconto in fattura (“remissione in bonis”) relative alle spese 2022 per tutti i soggetti che non avevano ancora sottoscritto un contratto di cessione a banche e intermediari (sarà consentita solo a questi soggett), pagando una sanzione da 250 euro

 

  • Possibilità di utilizzare in dieci anni le detrazioni del superbonus per i contribuenti che hanno una capienza fiscale più bassa. L’allungamento sarà possibile solo per le spese relative al 2022 ma solo a partire dalla dichiarazione 2024, anno da cui partirà il conteggio dei 10 anni. Quindi, il termine per la nuova opzione sarà il 30 settembre 2024 per chi presenta il 730 e il 30 novembre 2024 per chi usa il modello Redditi. Salvo modifiche al calendario fiscale del prossimo anno.

 

  • Nella nuova versione del decreto, nonostante diverse deroghe (ad esempio per Iacp, Onlus e per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche), resta intatto lo stop a cessione del credito e sconto in fattura.

 

  • Saranno salvi, con regole diverse a seconda della tipologia di intervento, solo i lavori che erano avviati. provati con un contratto o con un anticipo, o comunicati con una CILAS entro la data del 16 febbraio 2023.

 

  •  I crediti fiscali (legati a lavori edilizi, ma non solo) potranno essere utilizzati per pagare sia i debiti strettamente tributari che quelli legati ad altre prestazioni, come quelle previdenziali e assistenziali.

 

  • La soglia di 516mila euro per i lavori che richiedono l’obbligo dell’attestazione Soa richiesta alle imprese esecutrici deve essere calcolata facendo riferimento a ogni contratto di appalto e a ogni contratto di subappalto.

 

  • Il divieto di cessione e sconto in fattura non si applicherà ai lavori che accedono al bonus per la rimozione di barriere al 75 per cento.

 

  • Le varianti presentata successivamente ai comuni al 16 febbraio non ricadono nello stop alle cessioni.

 

  • Infine il provvedimento prevede un elenco dettagliato di documenti che impresa, tecnici e committenti dovranno fornire agli istituti di crediti, atti che una volta verificati rappresentano, per le banche e per gli acquirenti dei crediti, la salvaguardati da ogni ipotesi di responsabilità solidale.