Il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali chiarisce che, qualora l’attività di raccolta e trasporto di sfalcio e potature di aree verdi pubbliche o private adibite ad uso pubblico, benché classificati come urbani, sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto potrà iscriversi in categoria 2-bis ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06.