Allo stato attuale, ricorda la guida aggiornata dalle Agenzia delle Entrate, esistono tre tipi di agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici esistenti.
- detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e), cioè Bonus Ristrutturazioni 50% su importo massimo di 96.000 €. Dal 1 gennaio 2025 l’agevolazione scenderà al 36% su un massimale di 48.000 €)
- detrazione del 75%, introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022);
- detrazione del Superbonus, prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.
IL BONUS NELLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AL 50%
Riguarda:
- i lavori edilizi effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
- i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
NB – non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
- la realizzazione di un elevatore (ascensore) esterno all’abitazione;
- la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%
Ffino al 31 dicembre 2025 si può beneficiare di una detrazione del 75% sulle spese – nel periodo 1° gennaio 2022/31 dicembre 2025 -, con ripartizione in 5 quote annuali.
La detrazione si calcola su un importo complessivo non superiore a:
- 50 mila euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40 mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari (condomini minimi);
- 30 mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari (condomini).
Importante: per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.
Per quel che rguarda le delibere condominiali, la Manovra 2023 ha previsto che per approvare questo tipo di lavori serve:
– la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022).
Si tratta della stessa maggioranza semplificata prevista per le delibere aventi ad oggetto gli interventi agevolati con il “Superbonus” e l’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n. 34/2020).
Il Bonus Barriere 75% si può anche ‘cedere’ (cessione del credito) o scontare in fattura (sconto in fattura).
BONUS BARRIERE: SE TRAINATO PUO’ USUFRUIRE DEL SUPERBONUS
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità grave, possono rientrare anche come interventi “trainati” di quelli per i quali si usufruisce del Superbonus.
Quindi, serve che il lavoro sia eseguito assieme a un intervento “trainante”:
- di efficienza energetica, tipo l’isolamento termico, o la sostituzione degli impianti di climatizzazione;
- antisismico