DI CHE SI TRATTA

Con il provvedimento si potranno pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.

Sara quindi possibile:

  • versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio ma solo quanto dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica
  • pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.
  • le prime due rate (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024
  • in caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.

 

 

COME ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA E COME TI AIUTA UNIONE ARTIGIANI

La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023.

Unione Artigiani ti aiuta con una consulenza personalizzata e specializzata. Contatta il tuo contabile di riferimento per un appuntamento.

 

 

LA PROCEDURA 

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023:

  • la comunicazione con l’esito della domanda
  • l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione
  • i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Oltre alle modalità e al servizio per la presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla nuova Definizione agevolata.

 

 

CHE COSA ACCADE PER I CARICHI DELLE CASSE E DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI DIRITTO PRIVATO

Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.

 

CHE COSA RESTA ESCLUSO AL MOMENTO 

Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.