In vigore, dal 15 luglio, le novità del Codice della crisi d’impresa e dell’Insolvenza (dlgs 17 giugno 2022, n. 83)
Senza l’adozione degli strumenti di controllo l’amministratore rischia anche il proprio patrimonio personale.
ATTENZIONE ALL’ART 3!
Verrà valutata l’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.
COSA DEVONO FARE GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI
Devono adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte e gli imprenditori collettivi dono istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
COSA DEVONO FARE GLI IMPRENDITORI CHE OPERANO IN FORMA SOCIETARIA O COLLETTIVA
Hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale
GLI INDICI DA CONTROLLARE
Per prevenire la crisi d’impresa per ritenere adeguati gli assetti organizzativi anche di fronte ai giudici gli imprenditori devono mettere in piedi strumenti che consentano di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di allarme tributario e previdenziale di cui al quarto comma dell’art. 3 Ccii;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2 della Composizione negoziata della crisi d’impresa.
I PARAMETRI DEI DEBITI CON FORNITORI, BANCHE, TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
1) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
2) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
3) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
4) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1, cioè le esposizioni (molto esigue) verso Agenzia delle entrate, Inps, Inail e Agenzia della riscossione.