Apprendistato “di primo livello” (acquisizione di qualifica e diploma professionale)
Conferma dell’esenzione contributiva per le imprese – anche artigiane – fino a 9 addetti
In attuazione delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2022 (L. 234/2021), l’INPS ha diramato la circolare 70/2022 che conferma l’esenzione dei contributi a carico azienda in caso di assunzione di giovani in apprendistato cosiddetto “di primo livello”, finalizzati all’acquisizione della qualifica e del diploma professionale.
Il beneficio è riconosciuto esclusivamente:
- se l’assunzione effettuata da impresa fino a nove dipendenti (requisito da verificare all’atto dell’assunzione e non successivamente da mantenere nel corso della durata dell’apprendistato) e
- per i soli contratti di apprendistato stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022.
Come detto, l’esenzione contributiva opera per tutta la durata del singolo contratto di apprendistato di primo livello (sempreché stipulato nell’anno 2022) e comunque per non oltre i primi 36 mesi dalla data di sua instaurazione.
Al di fuori dell’ipotesi che precede, restano invece confermate le aliquote INPS a carico del lavoratore (nella misura del 5,84%) e dell’azienda (nella misura del 10%), per le aziende con più di 9 lavoratori e, se al di sotto di tale soglia occupazionale, al superamento dei primi 36 mesi di rapporto.
Caratteristiche e vantaggi per l’azienda dell’apprendistato di prima tipologia:
Ricordiamo che le assunzioni in apprendistato di prima tipologia devono essere finalizzate al conseguimento, da parte del giovane, della qualifica o del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore; la sua formalizzazione può pertanto avvenire esclusivamente in stretto coordinamento con l’istituto scolastico o l’ente formativo presso il quale è iscritto il lavoratore / apprendista da assumere in apprendistato.
Quanto invece ai requisiti del lavoratore, lo stesso deve:
- avere un’età compresa tra i 15 e 25 anni non compiuti (quindi, 24 anni e 364 giorni al massimo);
- risultare iscritto ad un corso di istruzione per il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado.
Dal punto di vista pratico, questa specifica tipologia di rapporto formativo prevede:
- un’attività lavorativa vera e propria che, secondo le discipline previste dai singoli CCNL di categoria applicati in azienda: queste ore saranno retribuite in misura comunque ridotta rispetto ai livelli di paga dei corrispondenti lavoratori già qualificati (mediamente, fissate tra il 60% ed il 70 %);
- una formazione aziendale, per la quale il giovane – attraverso l’alternanza in ditta di istruzione teorica ed attività lavorativa pratica – completa “sul campo” quanto imparato a scuola: per queste ore, la retribuzione spettante all’apprendista è pari al 10% delle voci retributive, istituti contrattuali e legali dovuti per le ore di attività lavorativa vera e propria, come da punto che precede;
- una formazione “curriculare”, fisicamente presente presso l’istituto scolastico / l’ente formativo: per queste ore non è dovuta al giovane alcuna retribuzione, non sono dovuti contribuzioni o premi assicurativi di sorta, non maturano gli istituti contrattuali o legali (ferie / permessi, tredicesima o eventuale quattordicesima, TFR o altro).
Restano infine confermate le restanti agevolazioni ed esenzioni per tale specifico rapporto di apprendistato, tra queste:
- l’esenzione totale dai premi assicurativi dovuti all’INAIL,
- la possibilità di cessare automaticamente il rapporto di lavoro al conseguimento del titolo di studio ovvero di proseguire il contratto di lavoro attraverso un successivo apprendistato professionalizzante e
- l’esonero dal pagamento del contributo “licenziamento”, alla cessazione del rapporto di lavoro (cosiddetto “ticket di ingresso NASPI”).
Il datore di lavoro deve inoltre essere in regola:
- con il DURC (documento unico di regolarità contributiva),
- con le norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge e
- con gli accordi e contratti collettivi nazionali e quelli regionali, territoriali o aziendali.
Gli Uffici Paghe / Sindacale dell’Unione restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per assistere le Imprese associate nella stipulazione di tali contratti formativi.