A seguito dei cambiamenti delle norme di settore, con questa delibera vengono modificate le prescrizioni per l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali.

Qui la delibera integrale: https://unioneartigiani.it/wp-content/uploads/2022/04/modifica-delle-prescrizioni-Albo-Gestori-Ambientali.pdf

Unione Artigiani richiama l’attenzione degli associati che effettuano trasporto di rifiuti (Cat. 2 bis) per conto proprio sull’allegato H del provvedimento che riportiamo qui sotto.

 

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02 83306214

 

ALLEGATO H. ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 2-bis
L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1. L’attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono
la tracciabilità dei rifiuti;
2. L’idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione
ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo
sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati
da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose
(ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri
tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o
iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che
disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e
ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica
ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere
appropriato alle nuove utilizzazioni;
6. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti
che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a
contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo
su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili
ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
8. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’
autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L’imballaggio ed il trasporto
dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la
lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte
posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15×15,
recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono
resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro
collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose;
9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria
innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai
contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto;
10. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento
dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
11. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al
caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono
qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l’efficacia dell’iscrizione e costituis